Se lufficio cambia competenze (o sede) |
Controlli e contenzioso | |||
Scritto da Raffaello Lupi | |||
Mercoledì 14 Luglio 2010 07:35 | |||
Di recente tanti contenziosi, già incardinati, sono stati spostati su direzioni provinciali dell'agenzia delle entrate, , ampliando la portata di un aspetto strutturale del processo tributario, cioè il monitoraggio da parte del contribuente degli spostamenti di sede o di competenza della controparte pubblica. Seguendo i principi processuali, il contribuente non ha alcun onere di attivarsi, durante il processo, per controllare gli spostamenti di sede o di competenza della parte pubblica. La quale
avrebbe l'onere di depositare nel fascicolo (o di notificare?Punto da approfondire), una comunicazione sullo spostamento di competenze o di sede. In mancanza, ci pare valido l'appello fatto alla vecchia sede dell'ufficio, oppure al vecchio ufficio. Il contribuente non ha infatti alcun onere di districarsi nella normativa amministrativa, spesso indecifrabile, sulle competenze interne e sulle localizzazioni degli uffici. tanto più per il principio secondo cui l'ufficio incompetente cui è presnetato l'atto dovrebbe trasmetterlo a quello competente. Si potrebbe però ipotizzare, per l'ufficio, una remissione in termini per quanto riguarda la presentazione di un appello incidentale , anche perchè, come rilevato su dialoghi, opera quella specie di trappola secondo cui la notifica dell'appello equivale a notifica della sentenza. Da cui decorrono i termini per un appello anche principale (è noto infatti il vecchio trucco di appellare anche decisioni favorevoli quasi del tutto, in modo da prendere in fallo l'ufficio...).
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