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Una teoria per i tributaristi

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Home Controlli e contenzioso Riflessi processuali della riorganizzazione dell’agenzia
Riflessi processuali della riorganizzazione dell’agenzia PDF Stampa E-mail
Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Mercoledì 14 Luglio 2010 13:57

In questo periodo una serie di contenziosi tributari, già incardinati su uffici periferici dell’agenzia,  sono stati spostati sulle nuove  direzioni provinciali dell’agenzia delle entrate (anche se non sempre sembra stia accadendo questa stessa eventualità). Ci sono poi i casi in cui le competenze territoriali dell’ufficio cambiano, o al limite viene trasferita la sede. Il contribuente si chiede dove indirizzare gli atti di appello e le altre comunicazioni processuali.

Si ripropone quindi un aspetto generale dei rapporti processuali con le pubbliche amministrazioni, dove non pare si faccia eccezione alle regole processuali generali. Quando cioè l’ufficio è “parte” ha l’onere di comunicare i suoi trasferimenti e anche le modifiche di competenza. Al pari del contribuente, o del difensore, tenuto a comunicare trasferimenti di domicilio in corso di processo. Il contribuente non ha quindi alcun onere di attivarsi, durante il processo, per controllare, magari su internet, gli spostamenti di sede o di competenza della parte pubblica. I provvedimenti dell’agenzia hanno infatti mera portata interna. L’ufficio quindi avrebbe l’onere di depositare nel fascicolo (o di notificare?Punto da approfondire), una comunicazione sullo spostamento di competenze o di sede. In mancanza, ci pare valido l’appello fatto alla vecchia sede dell’ufficio, oppure al vecchio ufficio. Il contribuente non ha infatti alcun onere di districarsi nella normativa amministrativa, spesso indecifrabile, sulle competenze interne e sulle localizzazioni degli uffici. Casomai potrebbero essere tolte di mezzo le conseguenze pregiudizievoli per gli uffici, ad esempio evitando la trappola secondo cui la notifica dell’appello equivale, per la controparte, a notifica della sentenza. E’ un tema di cui vorremmo occuparci su dialoghi tributari.

Se qualcuno ha idee si faccia vivo anche con un post, che - se meritevole - metteremo sulla rivista. Per gli aficionados di dialoghi: c’era un vecchio articolo D’Alfonso Lupi e altri su Dialoghi 2007) in cui negavo pregiudizi per l’ufficio a seguito della notifica della sentenza favorevole al contribuente. Voglio dire che i sessanta giorni per l’impugnazione dovrebbero decorrere in relazione all’individuazione dell’ufficio giusto. Non si devono prendere nè vantaggi nè penalizzazioni indebite dalle riorganizzazioni e dai traslochi in cui di questi tempi sono impegnati gli uffici. Può sembrare un sostanzialismo, ma invece è solo buonsenso. Applicato come si deve, e amalgamato coi ragionamenti giuridici. A differenza di chi applica un grossolano buonsenso quando dovrebbe applicare la legislazione, e applica in altri casi in modo formalistico e senza buon senso la legislazione. Ormai ridotta a vuoto feticcio dalla parafrasi dei “materiali”. Ma questa è un’altra storia

Commenti

avatar alessiavignoli
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La soluzione proposta da Raffaello Lupi improntata ad una piena attuazione dello spirito di collaborazione delle parti processuali e tendente a non enfatizzare oltremisura degli aspetti meramente formali mi sembra assolutamente condivisibile. Tale impostazione consente altresì una corretta interpretazione delle indicazioni spesso fuorvianti contenute nelle brochure che le varie Direzioni Regionali hanno predisposto per informare i contribuenti delle funzioni delle neoistituite Direzioni Provinciali e degli uffici territoriali. In una di queste si legge infatti che “i ricorsi, gli appelli ed ogni altro atto processuale a decorrere dalla data di istituzione della Direzione Provinciale devono essere notificati alla medesima Direzione Provinciale - Ufficio controlli - Area legale”. Tale soluzione assolutamente condivisibile qualora l’atto sia stato emanato successivamente alla istituzione delle Direzioni Provinciali, mi pare meno comprensibile se detta articolazione dell’Agenzia non si sia mai manifestata al contribuente costituito in giudizio. Si pensi al caso in cui debba procedersi alla notifica dell’appello avverso la sentenza pronunciata in un giudizio in cui parte sia l’ufficio locale; se la Direzione Provinciale non si è costituita nè è comparsa in udienza nel corso del giudizio in CTP non avrebbe senso imporre al contribuente la notifica dell’atto di appello alla predetta Direzione Provinciale, soprattutto quando si trova ubicata in luogo diverso dall’ufficio territoriale. In tali fattispecie appare più sensato notificare l’atto all’ ufficio locale (che è divenuto ufficio territoriale) ed attendersi che questo provveda alla trasmissione dell’appello all’organo che, in base ad una riorganizzazion e interna, nel frattempo dovrebbe occuparsi della gestione del contenzioso.
Tale conclusione trova conferma anche nello stesso provvedimento del 27 novembre 2008 con cui il Direttore dell’Agenzia ha disposto la ripartizione di compiti tra gli uffici territoriali e l’ufficio controlli delle direzioni provinciali. Nel punto 3 di tale provvedimento tra le attribuzioni dell’ufficio controlli, si legge infatti chiaramente che: “L’ufficio controlli cura tutte le attività di controllo, escluse quelle attribuite agli uffici
territoriali, e il contenzioso relativo agli atti prodotti dalla direzione provinciale”.
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