In questi giorni i mezzi di informazione danno notizia di accordi tra germania e svizzera per la tassazione da parte della svizzera dei frutti di depositi bancari pertinenti a residenti tedeschi. I quali pagherebbero al fisco svizzero una imposta sostitutiva, che sarebbe poi versata al fisco tedesco da quello svizzero (o dalle banche stesse). Ma questo versamento sarebbe imposto dalla banca o no? E quali informazioni darebbe la banca svizzera al fisco tedesco nei confronti di chi
per così dire "non collabora"? La banca svizzera preleva coattivamente? Mi pare difficile? La banca svizzera comunica le generalità del "renitente" al fisco tedesco? Mi pare strano. Premettiamo comunque che la banca svizzera possiede sempre, anche per i conti cifrati, una indicazione nominativa di un "beneficiario effettivo", una persona fisica, anche per garanzia dell'interesse dell'effettivo beneficiario, altrimenti una parola d'ordine, che sarebbe conosciuta anche dalla banca, sarebbe troppo pericolosa contro imprevisti e frodi. Quindi una persona fisica ci vuole. Ma se ne conosce anche la residenza fiscale da parte della svizzera? Da vedere. Perchè la nazionalità corrisponde al passaporto, sufficiente per l'identificazione. La residenza è un'altra cosa. Quindi già sapere "chi sono i residenti tedeschi" è difficilotto. Ma tiriamo avanti e mettiamo che la svizzera "sappia" dove sono residenti fiscalmente gli effettivi beneficiari dei suoi conti. Se la svizzera (cioè le banche e il fisco svizzero) imponessero una imposta a questi soggetti, o comunicassero le generalità dei renitenti al fisco tedesco il patto coi propri depositanti crollerebbe e la svizzera diventerebbe inaffidabile. Accondiscendendo a una richiesta generale e impersonale di un fisco estero, anzi trasformandosi in suo esattore. La svizzera già si è rifiutata di fare molto meno verso gli stati uniti, con una posizione netta secondo cui , conformemente ai trattati, si comunica o non comunica le condizioni dell'effettivo beneficiario al fisco italiano? E' uno scenario non verosimile perche' gli svizzeri dell'UBS hanno gia' rifiutato agli stati uniti le informazioni generali su tutti gli americani loro clienti, richiedendo richieste nominative, invece di quelle che in gergo si chiamano "spedizioni di pesca".
Solo a queste richieste nominative risponderebbe lo stato svizzero. Ma le richieste nominative potrebbero essere innescate dalle varie "liste falciani", che mettono un pò paura ai depositanti. E quindi potrebbero essere usate dalle banche svizzere per una persuasione verso i clienti a pagare le sostitutiva anonima di cui dicevamo sopra. Inmodo da poter dimostrare, in caso di richiesta nominativa, di essere a posto. Un pò come nel nostro scudo fiscale, solo che "lintermediario" qui sarebbe la banca svizzera, rilasciando una certificazione al depositante tedesco. naturalmente il presupposto è che lo scambio di informazioni sull'intestazione effettiva di conti bancari esista e funzioni. Dovendo essere appunto "nominativo" mentre una delazione di massa, o una tassazione di massa, da parte delle banche svizzere, mi sembra inverosimile. Comunque staremo a vedere.
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Commenti
http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00732/index.html?lang=it
Ancora non sono presenti i testi...
Si trovano risposte ai quesiti formulati nel post
La differenza é che il sostituto di imposta, nell'ordinament o statale, non solo opera nella gestione del rapporto d'imposta riscuotendo in tutto od in parte il dovuto, ma, proprio in quest'ultimo caso, consente di segnalare il flusso reddituale o, generalmente, il presupposto della tassazione. Anzi nei rapporti tributari caratterizzati dalla presenza del soggetto d'impresa, la segnalazione attraverso la ritenuta, ancora non sufficientement e compresa, permette di combinare l'effetto segnalazione con un minimo introito anticipato all'erario...Nell'ambito del diritto internazionale tributario la ritenuta operata dal sostituto permette invece di generare un introito per lo Stato del sostituto o da ultimo, anche per lo Stato del percettore, perdendo quella connotazione di strumento di segnalazione che invece appartiene a tale istituto nel diritto nazionale. Tuttavia, tanto sul piano interno che su quello internarnaziona le, la ritenuta operata dal sostituto è "sostitutiva" della richiesta dei tributi un tempo curata dall'Amministra zione finanziaria: addirittura, pensando al sostituto come ad una sonda spaziale, nell'ambito dei rapporti internazionali, la teoria del sostituto inverte il teorema lupesco (Lupi) secondo il quale l'Amministrazio ne finanziaria dovrebbe curare in primis il rapporto di imposta dove la fiscalità del sostituto non arriva, oppure dove la fiscalità del sostituto non é veritiera. Nell'ambito del diritto internazionale assistiamo ad un fenomeno inesplorato: il sostituto può arrivare dove la fiscalità gestita dall'Amministra zione finanziaria difficilmente o mai potrebbe giungere....Da qui il normale smarrimento del post. Credo che la dottrina che si occupa del fenomeno fiscale su scala internazionale non abbia ancora bene focalizzato tale aspetto....
http://www.italiaoggi.net/giornali/dettaglio_giornali.asp?preview=false&accessMode=FA&id=1736726&codiciTestate=1&titolo=Anche%20i%20tedeschi%20hanno%20120%20mld%20neri%20nella%20sola%20Svizzera