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Home Tassazione internazionale prove di ritenuta sulle imprese con intermediazione delle banche
prove di ritenuta sulle imprese con intermediazione delle banche PDF Stampa E-mail
Scritto da Raffaello Lupi   
Lunedì 31 Maggio 2010 14:56

 

 

Il tema delle fatture fatte e non registrate è uno di quelli ricorrenti su Dialoghi. Come pure quello delle mancate segnalazioni nei rapporti tra imprese. La nostra tassazione aziendale infatti ha una lacuna grave, nel sistema di segnalazioni, per quanto riguarda i rapporti tra imprese. Dove il cliente non deve mai segnalare il fornitore, se questo

La ampia formulazione della norma sembra riguardare tutte le prestazioni per cui sono concesse deduzioni. Visto però che è la banca, e non il cliente, a dover disporre la ritenuta, occorre che il bonifico sia sufficiente a comprendere il titolo del pagamento. E’ un altro aspetto della differenza tra la tracciabilità e le segnalazioni , comprensive del titolo giuridico del pagamento, cioè dell’indicazione dei motivi giuridico-economici per cui esso avviene. La banca deve gestire in modo proceduralizzato innumerevoli pagamenti, e quindi deve avere la certezza giuridico economica del titolo economico per cui avviene il pagamento. L’unica situazione in cui questa autosufficienza si verifica è il bonifico per il pagamento degli oneri di ristrutturazione. In tale bonifico infatti, a pena di indeducibilità dell’onere, deve essere indicata la causale del  versamento.

Si osservano però in tutti questi casi una serie di oneri burocratici eccessivi, come le comunicazioni di inizio lavori, le date di ultimazione, che sono tutto sommato meno utili di quanto siano le indicazioni del prestatore. Che si sarebbero potute richiedere al cliente, invece di tanti adempimenti bancari, come quelli da sempre previsti. In modo da far scattare le consuete contrapposizioni di interessi tra le parti, e le possibilità di incrocio dell’amministrazione finanziaria.

Anche in questo caso però scattano i consueti inconvenienti della ritenuta alla fonte sui ricavi lordi, che rischia di mandare il fornitore “a credito”; l’ammontare del dieci percento sul corrispettivo lordo dei costi, infatti, rischia di costituire una penalizzazione finanziaria non da poco per le imprese di ristrutturazione “a basso valore aggiunto”.

 

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