Se il debitore non paga il minore importo transatto viene meno la perdita su crediti? |
Tassazione societaria | |||
Scritto da Raffaello Lupi | |||
Venerdì 29 Aprile 2016 06:06 | |||
Per fare un risultato di servizio gli uffici tributari italiani si attaccano a qualunque cavillo passi loro per le mani, come questa singolare contestazione interpretativa a fronte di una precedente perdita su crediti da transazione, che non viene contestata. Viene però accertata ex post, proprio per il mancato adempimento della transazione da parte del debitore, una fantomatica sopravvenienza attiva, come se il credito fosse stato invece integralmente recuperato. La ragione della fantomatica sopravvenienza attiva sarebbe paradossalmente , secondo l'ufficio, il mancato pagamento della minor somma che il creditore, in sede transattiva, aveva accettato di ricevere, rinunciando alla differenza. Ovviamente la transazione è sinallagmatica, nel senso che il creditore rinuncia ad una parte del credito a fronte del pagamento dell'altra parte di esso. Quando neppure il pagamento parziale viene effettuato, il creditore ha diritto di richiedere di nuovo l'intero credito, e di insinuarsi per l'intero credito al passivo fallimentare. Da questa possibilità di richiedere di nuovo tutto al debitore insolvente, l'agenzia delle entrate fa discendere una sopravvenienza attiva come se l'intero credito fosse stato recuperato. Su questo vero e proprio paradosso gli uffici sostengono una rettifica persino in commissione tributaria. Fortunatamente perdendo, almeno stavolta, ma di rettifiche così ce ne sono tante. E' una conferma di rettifiche senza senso tipiche di una materia svuotata di senso, che non dipendono dagli uffici ma dalla mancanza di una spiegazione d'insieme della determinazione dei tributi. Dietro alla contestazione c'è tutto il formalismo avvocatesco del diritto civile, trasferito meccanicamente in materia tributaria senza tener conto della diversa funzione istituzionale svolta. Le conclusioni sono assurde sul piano della funzione istituzionale tributaria, che è di determinazione della ricchezza, come base di commisurazione delle imposte. Gli uffici non c'entrano, sono malattie mentali che partono dall'accademia, come ho scritto al par.4.3 di diritto amministrativo dei tributi. Il settore è ormai ridotto a una sceneggiata dalla scientificità esteriore accademica, dalla praticità esteriore dell'editoria, dal sensazionalismo dei media a partire dal sole24ore, dal praticismo della professione, che complica questioni semplici, perchè così ci si fa pagare di più. Perchè quindi gli uffici dovrebbero privarsi di un'occasione di lavoro già fatto?. Perchè abbandonare una pratica già partita, dovendone intraprendere un'altra? E' una degenerazione partita dall'accademia, e che trasforma il diritto tributario in una gigantesca sceneggiata svuotata di senso. Tanto il controllo sociale sullo svolgimento della funzione tributaria spetta alla pubblica opinione, che non capisce certo queste cose! Commissione tributaria provinciale di Messina, sez. II, 23 settembre 2015 – 28 settembre 2015, n. 6710 - Pres. e rel. Sturniolo
La transazione con cui una società creditrice, preso atto della crisi di liquidità del debitore, accetta la definizione del rapporto giuridico con il pagamento di una somma inferiore rispetto al suo credito effettivo costituisce un elemento certo e preciso per dedurre fiscalmente la perdita. L'inadempimento del debitore all'obbligo di pagamento assunto con la transazione, e la conseguente "richiesta dell'intero credito non configura una sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88 TUIR n. 917/86, per insussistenza della perdita dedotta in precedenza. Svolgimento del processo Preliminarmente, su richiesta delle parti, i ricorsi n. 2243/14 e 2245/14 sono riuniti per connessione oggettiva. Motivi della decisione I ricorso appare alla Commissione fondato ed è accolto per il seguente motivo relativo ad eccezione assorbente: La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato; compensa le spese di giudizio
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