pronti termine e prestito titoli: su che si fa la ritenuta? StampaLoading...
Tassazione societaria
Scritto da Raffaello Lupi   
Sabato 17 Marzo 2012 07:21

Probabilmente non ha molta importanza , al punto in cui siamo, occuparsi di questioni di diritto sul regime di ricchezza registrata, come non aveva senso, nel 1453, a Costantinopoli, discutere di teologia sotto l'assedio dei turchi. Però un caso rende l'idea della ricerca di nuovi modi per "fare statistica" sulla reinterpretazione del dichiarato

dopo che la grande stagione del gettito dall'antiabuso è finita, perchè certe operazioni non si fanno più dopo le sentenze del 2005 e seguenti. Oggi spunta la tesi secondo cui -nelle operazioni di dividend washing coi soliti non residenti- l'acquirente italiano a pronti , che rivende dopo aver incassato il dividendo, dovrebbe fare la ritenuta sul dividendo come se, invece di averlo percepito lui, lo avesse percepito una fantomatica contro-parte non residente. Il presupposto concettuale è che il profitto del pronti contro termine, e del prestito titoli, costituisce reddito di capitale (art.41 lett. g bis per il pct e g ter per il prestito titoli), e che un interesse può essere pagato/realizzato (a seconda che ci poniamo dal punto di vista di chi presta o di chi riceve il prestito) anche vendendo un bene a pronti e ricomprandolo a termine: banalmente, il compratore a pronti può essere un investitore, che rivendendo a termine realizza un reddito, indipendentemente dal veicolo utilizzato, che può essere pure un ortaggio o un pezzo di legno.  Se però si tratta di un titolo che da' fruttii si pone una alternativa sui regimi fiscali ipoteticamente applicabili, con un intreccio di "simmetrie fiscali" tra i soggetti coinvolti. Il venditore a pronti potrebbe pagare sul rateo di interessi maturato, che gli viene retrocesso dal compratore a pronti (investitore)  mentre sull'eventuale ulteriore corrispettivo di riacquisto scatterebbe la ritenuta ordinaria sul pct come operazione autonoma. In alternativa, diventa tutto provento da PCT, con la possibilità che una ritenuta onerosa sul titolo si trasformi in un provento da PCT tassato al 12,5 percento (in quest'ultimo caso, ad esempio , la persona fisica che ha un titolo tassato in modo pesante, con una elevata ritenuta, la dà alla banca in pct, vedremo..). Comunque è da chiedersi se la vendita da parte di un non residente a pronti , con riacquisto a termine, dopo lo stacco del dividendo, acquisito ovviamente dal compratore a pronti, è un prestito titoli o un prestito di soldi. Per capirlo immaginiamo l'operazione tra due residenti, dove lo scopo è incassare il dividendo in capo all'acquirente a pronti, col sospetto che l'operazione possa essere al tempo stesso un prestito di soldi e un prestito di titoli. L' acquirente a pronti effettua un prestito di soldi che gli viene rimborsato mediante riacquisto e incasso dividendi, con una differenza finanziaria positiva. Però potremmo dire che per il venditore a pronti è al tempo stesso un prestito titoli, che vende a 100 e ricompra a 95, ma solo perchè controparte, nelle more, ha incassato il dividendo. Bisogna quindi vedere il rapporto tra prestito titoli e flussi di reddito: fino a che il movente del prestito titoli è la detenzione del titolo, per votare, per ripianare una operazione a termine, il compenso è a favore di chi presta titoli e la controprestazione per chii li riceve non è un flusso reddituale, ma la possibilità di chiudere una posizione o di votare in assemblea. Quindi l'operazione suddetta è un prestito soldi, e chi deve fare la ritenuta è il venditore a pronti, tenendo conto del dividendo e del prezzo di rivendita percepito dall'acquirente a pronti. Tutto chiaro meno l'esclusione dei titoli "partecipativi" dalle disposizioni dell'art. 45 dove è implicito che mentre il rateo di interesse è sommato al prezzo di rivendita a termine, e quindi è anch'esso "provento del compratore a pronti", il dividendo uno se lo tiene e quindi il venditore a pronti non ci fa alcuna ritenuta sopra. Complichiamo ancora per l'interesse scaduto nel periodo di durata dell'operazione, che se fosse acquisito dal compratore a pronti aumenterebbe il suo profitto, come un dividendo. La quadra sarebbe che i dividendi maturali sono compenso di PCT, senonchè il reddito da dividendo è l'unico ad essere appiccicato "per cassa" al percettore, che non può essere tassato nuovamente dal venditore a pronti, per quella cifra, come provento di PCT. Da questo però a considerare "prestiti titoli" e non prestiti di denaro a fronte di titoli, tutti i casi in cui il compratore a pronti si tiene il dividendo (o l'interesse per le cedole scadute nel periodo) ci vuole davvero tanto. Voglio dire occorre davvero il pelo sullo stomaco per considerare una stessa operazione da una parte come prestito di soldi e dall'altra come prestito di titoli.
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