Qual'è la competenza per la rettifica degli errori? StampaLoading...
Tassazione societaria
Scritto da Raffaello Lupi   
Mercoledì 03 Agosto 2011 15:18

Anche le aziende sbagliano: quale competenza per gli errori  sulla competenza? Il tema delle rettifiche sull'imputazione a periodo , il primo su cui si è storicamente indirizzata la rettifica di vicende palesi, sembra in ribasso. I rilievi sulla competenza, nella considerazione dei vertici dell'agenzia delle entrate e degli operatori, appaiono

 

sempre più come un fastidioso minuetto, anche quando sono condivisibili. Però negli uffici periferici sono ancora molto diffusi, e la cassazione continua a dire che "il contribuente non può dedurre i costi quando gli pare (ma ci mancherebbe altro!, il problema è che c'è sempre una teoria dietro, che viene disconosciuta da un'altra teoria del fisco..). Su questo sfondo si parla sempre di meno degli errori sulla competenza, che un tempo avevamo affrontato su un blog di dialoghi chiedendoci se, quando la deduzione del costo era erroneamente slittata a un esercizio successivo, al cui conto profitti e perdite era stato imputato, si poteva rettificare la dichiarazione del periodo precedente senza riapprovarne il bilancio. E' un caso di competenza civile "posticipata" rispetto a quella fiscale, dove non opera la regola sull'imputazione al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, visto che qui il costo sarebbe imputato civilisticamente  all'esercizio successivo a quello di competenza fiscale. Allora che si fa? Si riapprova il bilancio, o si perde la deduzione del costo?? I principi contabili internazionali invece prescrivono la riapprovazione del bilancio, evento drammatico per una società quotata, solo se l'errore è significativo. Altrimenti operano le sopravvenienze attive o passive dell'anno in cui l'errore è stato rilevato. Bisognerebbe vedere se, trattandosi di un tema di "imputazione a periodo" , questo criterio vale anche ai fini fiscali. Penso di si. Quindi per le quotate il problema è risolto. Resta da vedere per la generalità degli operatori, che si accorgono in ritardo di un errore di valutazione, cosa fare. Aggiustare il bilancio dell'anno di competenza, o modificare la dichiarazione, oppure agire sui bilanci degli anni successivi. La risposta in un paese che non sia in preda alle schizofrenie sociali indotte dalla mancata spiegazione della tassazione attraverso le aziende sarebbe una sola: sopravvenienza, senza esagerare il mito della autonomia dell'obbligazione tributaria. Gli eventuali vantaggi indebiti connessi a fantomatici spostamenti premeditati di materia imponibili potranno essere contrastati con la norma antielusiva. Da noi si può distinguere forse tra "erronee valutazioni" di vicende correttamente rilevate in contabilità cronologica, ed erroneamente valutate , come ad esempio la immediata deduzione di beni ammortizzabili superiori alla soglia, oppure la mancata patrimonializzazione di beni che costituivano rimanenze, oppure la deduzione dei costi in base al documento del fornitore, anche se riferiti all'anno precedente. Qui, anche se grossolano, l'errore è "valutativo", e la tecnica della sopravvenienza appare più discutibile. Ma c'è poi l'errore contabile, dovuto a una disattenzione materiale, su passaggi automatici,  in cui registro due volte una fattura, attiva o passiva. In questi casi, visto che la determinazione fiscale parte dalla contabilità, come presupposto, non ci sono ombre sul criterio delle sopravvenienze. Così come le tasse si pagano quando qualcuno ce le chiede, l'errore contabile impatta sul reddito dell'anno in cui lo si scopre!!

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