Esterovestirsi vuol dire violare il monitoraggio? StampaLoading...
Tassazione internazionale
Scritto da Raffaello Lupi   
Domenica 04 Marzo 2012 11:14

Il monitoraggio fiscale è una disposizione kafkiana, non in sè, ma nella cornice di  meccanicistico legalismo che

ci attanaglia tutti. Abbiamo già parlato della casa di Abdul in Marocco, ed ora passiamo a Pavarotti, o Ornella Muti, esterovestiti, ma che ci ritenevano legittimamente residenti all'estero. Sta bene recuperare loro tutto il reddito non dichiarato, riconducendoli alla condizione di residenti in Italia, ma che senso ha sanzionarli per la  convinzione di non essere soggetti agli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale??. Appare infatti contraddittorio , contrario  ad elementari canoni di razionalità, pretendere da  chi ritiene di essere residente estero la compilazione del quadro RW. Dovrebbe forse smentire se stesso, procedendo ad un adempimento strumentale, come il monitoraggio fiscale che invece presuppone la residenza in Italia? Sarebbe da chiedersi anzi se i rilievi ai  fini  del monitoraggio fiscale sono stati  mossi a tutti i personaggi dello spettacolo e dello sport per i propri movimenti  bancari dall’Italia al paese estero in cui  ritenevano di essere residenti. Sarebbe da chiedersi se a Valentino Rossi, che secondo gli organi di stampa ha definito la propria residenza  sia stato oggetto di sanzioni  per non aver indicato nel quadro w del modello di dichiarazione la propria casa ed i conti bancari londinesi, e le altre attività estere, di cui era titolare nel periodo in cui si riteneva residente in Italia. Anche l’abitazione  londinese del corridore  paradossalmente avrebbe dovuto essere oggetto di monitoraggio fiscale, seguendo la paradossale retroattività anche a questi fini delle rettifiche sulla residenza.

Commenti

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Credo di comprendere la tematica evidenziata da Lupi ed effettivamente appare - almeno ad una prima sensazione - assai sproporzionato sanzionare, in aggiunta alla fattispecie sostanziale di dichirazione omessa e/o infedele, anche la condotta di mancata compilazione del quadro RW (relativo al monitoraggio delle c.d. attività estere) da parte di quei soggetti persone fisiche che abbiano trasferito la residenza all'estero, che siano poi accertati essere in realtà fisclamente fiscalmente residenti in Italia .

Credo di comprendere quanto scrive Lupi e mi domando (ma non ho avuto l'occasione di approfondire adeguatamente) se si possa cercare di invocare, in casi come questi, e sempreché la violazione accertata sia frutto di una diversa qualificazione giuridica di casi complessi ed effettivamente dubbi ( e non quindi di casi evasivi/ elusivi, smarcatamene privi di fondamento fattuale e giuridico), invocare la non punibilità dovuta ad una obiettiva condizione di incertezza ex art. 6, comma 2, del d.lgs. 472/97.

E' evidente infatti che, assumendo come dato di fatto (sui cui l'interprete non può fare nulla), che il nostro sistema legislativo prevede l'applicazione di pesanti sanzioni per la violazione prodromiche dei c.d. obblighi di monitoraggio (che si aggiungono, in modo autonomo, alla sanzione sostanziale che colpisce l'eventuale infedele/omessa dichiarazione degli eventuali redditi che hanno alimentato a monte la formazione di quelle attività estere), la vera linea di confine, in termini di diritto punitivo, credo debba essere tracciata non in astratto tra soggetti auto dichiaratisi “residenti” e soggetti auto-dichiarati si “non residenti”, ma tra casi in cui ci si sottrae dolosamente o colpevolmente ad un obbligo vigente ed ai casi in cui la violazione è stata commessa per un “errore scusabile” dovuto ad una oggettiva condizione di incertezza sull'ambito di applicazione di una certa normativa e sulla esatta qualificazione giuridicia di una serie di fatti complessi.

Ovviamente, e come al solito, sta al buon senso della Agenzia delle Entrate e dei Giudici (poi) sapere applicare sapientemente e responsabilment e questa causa di non punibilità, bilanciando tra esigenza di dolosità/colpevolezza della condotta ed esigenze di prevenzione connesse alla norma punitiva. Ma anche qui mi sembra che ci sia una diffusa tendenza alla fuga dalla responsabilità di assumersi la scelta di ritenere sussistente una causa di non punibilità e si segua la logica del formalismo punitivo..sempre e comunque
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