Lista temi per un convegno sullo scudo |
Tassazione internazionale | |||
Scritto da Raffaello Lupi | |||
Martedì 22 Settembre 2009 00:00 | |||
Dopo la precedente anteprima destinata a Guida ai controlli fiscali, sui nodi di teoria della tassazione sollevati dallo scudo fiscale, abbiamo ripreso e sviluppato l'argomento per DIaloghi, ecco qua. Ma ora facciamo un elenco di questioni per un convegno sullo scudo, visto che tanto qualcuno se ne farà..ecco alcuni argomenti, che aggiorneremo in progress... 1) Scudo e condono. Qui rinviamo alla discussione dal titolo "Quanto scuda davvero lo scudo? Vedi questo file allegato, in cui dopo la spiegazione "condonistica" dello studio da parte della prof Cecilia Guerra, ci sono alcune considerazioni dei lettori della voce.info , che dimostrano la difficoltà, senza ulteriori spiegazioni dei comportamenti, di fare progressi sulla teoria della tassazione perseguendo le solite spiegazioni moralistiche. 2) Coincidenza di generalità tra conto estero di provenienza e chi presenta la dichiarazione riservata. Può accadere che i fondi, all'estero, siano a nome di parenti o altre persone di fiducia, oppure a società "offshore" con azioni al portatore, che in occasione dello "scudo", li bonificano sul conto italiano del titolare effettivo, che presenta la dichiarazione riservata (insomma il bonifico non arriva dal conto estero di Tizio, ma di una società). Non mi pare che faccia parte dei compiti della banca verificare la coincidenza tra titolare del conto estero da cui giunge il bonifico, e soggetto che presenta la dichiarazione riservata. Nè mi pare che un domani, in sede di eventuali controlli fiscali, si potrebbe negare l'effetto "sanante" dello scudo a chi non dimostra l'intestazione personale del conto estero. Se però la risposta è questa, nel caso in esame ragionevole, si aprono interrogativi sulla possibilità di controllare altri requisiti per l'accesso allo scudo, come l'esistenza delle disponibilità estere a fine 2008. La prova che i conti esteri siano intestati allo stesso contribuente che "scuda" non mi sembra richiesta dalla legge, neppure in sede di successivo controllo. Forse però si dovrebbe dimostrare, in futuro, che il conto di provenienza prima di tutto esistesse a fine 2008, e secondo ragionevoli presunzioni fosse riconducibile all'interessato, o quantomeno non fosse a lui del tutto estraneo. Altrimenti si arriverebbe agli estremi di operazioni circolari in cui soggetti esteri del tutto estranei al contribuente effettuano bonifici sul suo conto solo per dargli modo di effettuare la dichiarazione riservata, e poi ricever indietro i soldi. Quindi la risposta potrebbe essere che non è necessaria la coincidenza nominativa nell'intestazione del conto, ma il fisco può chiedere domani un riscontro di riferibilità, almeno presuntiva, del conto stesso a chi ha scudato. 3) Disponibilità fatte rientrare prima dello scudo, e non più esistenti all'estero al 31 dicembre 2008 (vedi articolo su dialoghi 5-2008) 4) Trasporto materiale di contanti in banca italiana: chi ci dice che venissero dall'estero. 5) scudo e accertamento sintetico (se i soldi sono stati riportati in Italia come fanno a sostenere i consumi messi a base del sintetico?) 6) studio e segnalazioni antiriciclaggio, vedi questa intervista di lupi a "la stampa"
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Commenti
delle superiori esigenze dell'interesse fiscale.
E' stata una politica, seppur con diverse sfumature, seguita dalla
maggioranza dei paesi OCSE.
La recente crisi economica ha posto bene in evidenza come gli effetti
negativi di errate politiche economiche globalizzate possano trovare
terreno fertile dai non pochi paradisi fiscali (in senso lato) ancora
esistenti, che basano le proprie fortune anche sulla riservatezza che
circonda i patrimoni ivi depositati.
Nelle recenti riunioni G8, G20, come sappiamo, si è discusso molto di
questo aspetto e la conclusione conseguenziale è stata quella di porre
uno stop a tali dannose pratiche.
Il dirottamento di capitali non è solo un problema di tipo fiscale (di
eventuale sottrazione di materia imponibile a tassazione) ma anche e,
forse, soprattutto, di inefficente (concetto relativo) allocazione di
risorse economiche.
Segreto bancario e trasparenza sono due concetti probabilmente
antitetici e perseguire una strada di chiarezza, nei rapporti, prima
di tutto, fra stati, secondo i canoni legittimi del diritto
internazionale (ove ciascuna entità nazionale cede, perchè lo vuole,
parte della propria sovranità) non penso violi alcun principio a danno
dei traffici privati (a loro volta positi a base delle conosciute
libertà (economiche) comunitarie. Non vi è alcun ostacolo alla
circolazione dei capitali. Ed è chiaro che se questi sono circolati in
modo opaco violando norme finanziarie o valutarie ben si può prevedere
una sanzione modulabile secondo le varie ipotesi, più o meno valide,
che stiamo studiando in questi giorni. Rientro, scudo, ecc. sono
acronimi, perciò, che se presi di per sè possono essere fuorvianti.
Così come esiste un catasto fondiario, in piena trasparenza, perchè
non può esistere, oggi nel 2009, in un contesto di economia
globalizzata, estremamente reattivo, anche un'informativa trasparente
sulle ricchezze finanziarie depositate presso istituti di credito? Non
vi è nulla di discriminatorio nel richiedere liste: chi ha la
coscienza a posto potrà dormire sonno tranquilli.
Abbiamo visto il trend della normativa interna, come dicevo dal 90 in
poi: dapprima la caduta del segreto bancario, poi le richieste di
informazioni su conti e depositi a banche, scelte, più o meno a caso,
poi, negli anni recenti l'obbligo delle banche di dare propria sponte,
a livello nazionale, informazioni su nominativi richiesti dall'Agenzia
delle Entrate realizzando, quindi, anche se in modo perfettibile,
l'obbiettivo finale vero, di avere a disposizione on line da parte del
fisco di una lista di nominativi su cui poter indagare...proprio
quello che, forse, vogliono realizzare gli stati che oggi chiedono
liste generiche a stati sospetti di aver, direttamente od
indirettamente, avvallato l'esportazione illegale di capitali. Quanto
alla banche, facendo parte di queli agglomerati (ordinamenti) socio
economici sottordinati non potranno far altro che legittimamente
adeguarsi.
http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=206014,00.html
Per quanto riguarda l'ulteriore questione che tu poni (4) relativa Trasporto materiale di contanti in banca italiana: chi ci dice che venissero dall'estero? La mia risposta è nessuno, se non la comunicazione valutaria statistica ("cvs") che deve essere prodotta all'ufficio della dogana al momento dell'ingresso in Italia dall'estero (sia che si venga da Paesi Ue come Lux ed Austria sia che si venga da Paesi extra Ue come svizzera etc.), la quale è previsto che venga esibita all'intermediar io italiano incaricato di curare la procedura di scudo fiscale. Ovviamente in questo caso scattano, direi in automatico, le segnalazioni antiriciclaggio e non vi è riservatezza per il dichiarante/scudante. Questa modalità di rimpatrio, che già esisteva nella precedenti edizioni dello scudo, si prestava ad ulteriori abusi atteso che all'epoca dei “vecchi scudi”, la cvs doveva essere prodotta all'ufficio doganale non contestualmente all'ingresso in Italia (come invece accade da circa 10 mesi per effetto di una sopraggiunta modifica normativa) ma entro le 48 ore successive (ove si venisse da Paesi UE come Lux ed Austria). Questa ampia finestra temporale per produrre la cvs, abbinata al provvedimento di scudo, consentiva di scudare agevolmente anche somme non esistenti all'estero (ma all'Italia) producendo mendaci dichiarazioni di cvs con trasporto al seguito dall'estero di somme in realtà esistenti in Italia, a cui avrebbe subito dopo fatto seguito la dichiarazione di scudo fiscale. Oggi che invece la cvs deve essere esibita contestualmente all'ingresso in Italia dall'estero il rischio di dichiarazioni mendaci di finti trasporti al seguito di somme in realtà mai trasportate (ma esistenti già in Italia) dovrebbe essere venuto meno (o comunque ridotto), essendo altamente probabile credo che se faccio una cvs dicendo che ho con me in contanti 1 milione di Euro la dogana mi controlli fisicamente l'esistenza della disponibilità (prima che c'era la finestra delle 48 ore questo rischio non esisteva). Oggi quindi se si vuole beneficiare "indebitamente" dello scudo, mi sembra, che si dovrebbe correre il rischio di trasferire effettivamente in modo illecito le somme all'estero in contanti (anche a mezzo di cd compensazioni) per poi rimpatriarle a mezzo dello scudo ,attesa la difficoltà di fare delle cvs mendaci di falso trasporto al seguito di somme in realtà esistenti già in Italia
Entrambe le problematiche sopra sommariamente affrontate si collegano poi con l'ulteriore tema di come provare, nei casi in cui le somme fossero detenute all'estero in contanti (magari in cassetta di sicurezza, o presso un conto fiduciario di un terzo ovvero in una cassaforte privata o in deposito fiduciario di un professionista estero) che le stesse già erano all'estero, nella disponibilità diretta o indiretta, del soggetto alla data del 31.12.2008 Una eventuale prova a carico del contribuente/dichiarante di tale circostanza rischierebbe di essere diabolica. Pertanto ritengo che la prova contraria, idonee a smentire una tale circostanza, spetti alla Amministrazione finanziaria. In ogni caso sarebbe bene che il soggetto dichiarante si ponga il problema e si precostituisca una ragionevole prova che renda almeno credibile e verosimile una tale affermazione: potrebbe essere ad esempio la titolarità di un contratto di affitto di cassetta di sicurezza all'estero (sebbene nessuno potrà mai provare con esattezza cosa ci fosse veramente dentro al 31.12.2008) ovvero la dichiarazione scritta di un terzo depositario (possibilmente credibile, quale un professionista locale) che dichiari che le somme erano detenute e custodite in contanti dal sottoscritto a titolo fiduciario già alla data del 31.12.2008.
Circa l'ultima questione relativa alla capacità logica (ancora prima che giuridica) dello somme oggetto di scudo di poter fungere effettivamente da "scudo" contro eventuali accertamenti di maggior redditi basati su consumi /investimenti patrimoniali incoerenti con i redditi dichiarata, la sensazione è che i casi che potrebbero presentarsi, nella pratica, sono due:
1) l'ufficio accerta in modo sintetico, sulla base di certi consumi o di certo investimento patrimoniale del contribuente, un certo reddito presunto occultato al fisco (senza fare una indagine bancaria/patrimoniale sui specifici sui mezzi finanziari che il contribuente ha in concreto utilizzato per finanziare quei consumi e quegli investimenti patrimoniali); in questo caso, data la genericità e la sinteticità della ricostruzione del reddito che si assume occultato, credo che il contribuente potrebbe utilmente opporre in modo generico lo scudo fino a concorrenza delle somme scudate;
2) laddove invece l'ufficio facesse un accertamento, diciamo, analitico ossia sulla base di specifiche indagini bancarie e patrimoniali e rintraccia in Italia l’esistenza di "stock" di attività (denaro o immobili) del contribuente, anteriori al 31.12.2008, non compatibili con i redditi da questi dichiarati (e non supportati da finanziamenti di banche o da donazioni/eredità idonee a provarne la origine non reddituale) mi viene da pensare che dovrebbe esser facile dimostrare che questi investimenti e disponibilità esistenti in Italia prima del 31.12.2008 non possono, per definizione, esser collegati alle some oggetto di rimpatrio; infatti, (a meno che non si provi che ciò che è stato rimpatriato dopo il 31.12.2008 dall’estero derivava proprio da un disinvestimento delle suddette attività domestiche poi trasferite occultamente all'estero), dovrebbe apparire evidente, in una logica analitica, che le somme oggetto di rimpatrio dopi il 31.12.2008 sono un qualcosa che si aggiunge a quelle disponibilità domestiche esistenti in Italia prima del 31.12.2008 e che quindi esse non possono spiegare, neanche potenzialmente, l’evasione che ha alimentato le suddette disponibilità domestiche (immobili, barche, saldi di conti correnti, etc.) già esistenti prima del 31.12.2008.
Queste sommarie (e forse ancora confuse intuizioni) sullo scudo ( e tra stock, flussi ed evasione) mi inducono ad aprire una breve divagazione. Se oggi il fisco volesse fare una vera lotta all'evasione, o (i) si abbandona il sistema di tassazione analitico dei redditi di impresa e di lavoro autonomo ove esso dimostra palesemente di non funzionare e di non poter funzionare; o (ii) si mantiene detto sistema di tassazione analitica documentale, ma si aumenta la capacità di conoscenza “automatica e preventiva” ( e quindi non a campione, riducendo le attuali asimmetrie informative) dei saldi di conto corrente e delle attività finanziarie possedute dalle singole persone fisiche. A tal fine sarebbe forse sufficiente (almeno al fine di orientare dei controlli selettivi sui “contribuenti incoerenti”) anche una sola pagina aggiuntiva nel modello della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, in cui si obbligano tutti le persone fisiche ad indicare la consistenza dei saldi dei propri conti correnti e dei rapporti di natura finanziaria di cui sono titolari, nonché (altro aspetto fondamentale) dei crediti di cui essi sono titolari per versamenti effettuati direttamente o indirettamente a favore di società a titolo di finanziamento soci, anticipazioni o versamenti di varia natura. La mancata o infedele segnalazione di queste circostanze nella dichiarazione delle persone fisiche dovrebbe essere accompagnata, a titolo di cd sanzione impropria, anche da un presunzione assoluta di origine reddituale dei suddetti stock non comunicati ) ove essi vengano rilevati nel corso di una attività di accertamento. Tale normativa accompagnata da una adeguata campagna mediatica del Ministero e da un apposito team dedicato al controllo di questi aspetti , a mio giudizio, produrrebbe risultati inaspettati, a cui potrebbe far seguito una significativa riduzione delle tasse, unitamente (verosimilmente) alla richiesta di abbandono del sistema di tassazione analitica dei redditi di impresa verso forme di tassazione concordata, anche da parte dei quelle imprese che oggi lo difendono a spada tratta (giocando sulla suddetta asimmetria informativa e scarsità dei controlli analitici)