come ci si ravvede negli omessi versamenti parzialmente compensabili? StampaLoading...
Sanzioni
Scritto da Raffaello Lupi   
Domenica 30 Ottobre 2011 10:10

Può accadere che una azienda ometta un f24 a zero, perchè avrebbe comunque avuto importi da compensare. In questo caso è stabilita una sanzione in misura fissa, mi pare fino a un massimo di 300 euro, ma posso sbagliarmi...una sanzione che sarà ridotta, e dovrà essere autoliquidata, qualora l'f24 a zero sia presentato in ritardo, con ravvedimento

operoso. Può però anche accadere che il credito non fosse sufficiente a compensare il debito, e che quindi restasse un versamento  residuo da fare, che è stato saltato  e per il quale ci si "ravvede". In questo caso c'è quindi una sanzione per omesso versamento, su  cui occorre ravvedersi. Ma ci si ravvede sul lordo, cioè sull'ammontare da versare al lordo del credito da conpensare, oppure sul netto, cioè su quello che si sarebbe dovuto versare al netto del credito. Ci sono  mille motivi per la seconda soluzione, eppure mi trovo costretto a fare un ricorso in cassazione contro una ctr secondo cui si  ci doveva ravvedere sul lordo, e la cosa più grave è che l'ufficio aveva chiesto un ravvedimento sul lordo, dopo che l'azienda si era ravveduta sul netto (a conferma che è sempre meglio "non ravvedersi"...non se ne sarebbe accorto nessuno!). Possibile che l'f24 a zero, dove si compensa tutto, sia sanzionato in cifra fissa, e invece l'omesso F24 a cinque euro, perchè se ne compensavano un milione, sia sanzionato con il 30 percento di un milione? E che su questo  trenta per cento di un milione debba farsi il ravvedimento  operoso. E' un altro caso da incubo, in cui magari ti dicono "non avendo fatto  l'f24 a zero non hai manifestato la volontà di compensare....ma non esistendo l'f24 "sottozero" , l'f24 a credito, in cui si evidenzia il credito residuo, per  tutti gli errori ,in cui ci si dimentica di qualche debito, si dovrebbe pagare il 30 percento del lordo, ridotto  come da ravvedimento. Ma c'è di più : se siamo sempre a credito e ci siamo dimenticati un debito, comunque più piccolo del credito, e arriva il fisco, che se ne accorge, mi posso spendere il credito residuo? Mi pare il caso classico  di omesso f24 a zero, sanzionato in cifra fissa. Dovremo tornarci su dialoghi, perchè è un caso di interesse professionale "di massa". Ci sta scrivendo Emiliano Covino, con cui può mettersi in contatto chi avesse qualche riflessione

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Corte di cassazione

Sezione tributaria

Ordinanza 9 giugno 2011, n. 12661





- Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:

"Con sentenza 18.5.2009 la commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello di Agricola Carla di Ferrari Federico Andrea s.a.s. avverso la sentenza 196/47/2007 della commissione tributaria provinciale di Milano, la quale aveva disposto uno sgravio solo parziale dì una cartella di pagamento per omesso versamento dell'Iva - anno 2001.

Il disputandum atteneva invero alla validità del ravvedimento eccepito dalla società onde avversare la cartella in toto, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 472/1997.

Considerato che il giudice di primo grado aveva disposto uno sgravio solo parziale, sul rilievo che il ravvedimento operoso non potevasi ritenere perfezionato, stante che la sanzione era stata versata in misura inferiore al dovuto, la commissione regionale ha ritenuto simile circostanza ininfluente a fronte della pacifica volontà del contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale verso l'erario. In proposito ha osservato che dall'esame letterale della norma non risulta che da un errore di calcolo sul computo della sanzione possa scaturire l'invalidità del ravvedimento, che invece consegue "solo quando non siano stati versati sanzioni ed interessi e/o quando non sia rispettato l'obbligo di contestualità dei versamenti dell'imposta, degli interessi e della sanzione".

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'agenzia delle entrate, articolando un motivo - al quale l'intimata resiste con controricorso - inteso a denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 13, d.lgs. cit., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.

Il motivo, sorretto da idoneo quesito di diritto, appare manifestamente fondato, dal momento che, in casi simili, l'art. 13, 2° comma, del d.lgs. 472/1997 pone come condizioni di operatività del ravvedimento tanto il versamento del tributo, quanto il versamento delle sanzioni - nella prevista misura ridotta - e degli interessi legali.

Trattasi di condizioni di perfezionamento dell'istituto, come chiaramente si evince dall'impiego dell'espression e "deve" di cui al citato 2° comma, a proposito del versamento integrale della sanzione (sebbene nella misura ridotta dal 1° comma) contestualmente alla regolarizzazion e dell'obbligo tributario, ivi compresi gli interessi di mora; come appare confermato dal testuale riferimento alla condizione di perfezionamento di cui al 3° comma della medesima disposizione, salva la fissazione in tal caso di un termine (60 giorni) per il versamento dalla notifica dell'avviso di liquidazione; e come del resto vuole la logica, trattandosi di ravvedimento comunque soggetto al pagamento di una ben determinata sanzione (sebbene in frazione del minimo di legge per le singole ipotesi).

Pertanto sembra doversi affermare che solo l'integrale - e dunque necessariamente esatto - adempimento degli obblighi predetti consente di beneficiare degli effetti dell'istituto di cui all'art. 13 d.lgs. cit.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta fondatezza.";

- che la parte intimata, nella memoria di cui all'art. 380-bis, 3° comma, c.p.c., pur convenendo sul fatto che non possa porsi in dubbio "che le condizioni per il perfezionamento del ravvedimento operoso siano il contestuale pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi", ha insistito nell'affermare che la norma dianzi citata "nulla dice in relazione all'ipotesi dell'irregolare versamento della sanzione, limitandosi a sanzionare l'ipotesi dell'omesso versamento del tributo, della sanzione e degli interessi";

- che la complessiva tesi, di cui pur non si fatica a cogliere il grado di contraddizione, è manchevole per la sostanziale ragione che la sanzione prevista in caso di ravvedimento va comunque pagata in esatta conformità della previsione normativa, che la contempla in una frazione dell'importo di legge;

- che l'obiezione si risolve nell'inaccettab ile assunto della rilevanza di un pagamento purchessia - ancorché incompleto - della pur ridotta sanzione di legge; e in tal senso contrasta con la previsione specifica, a tenore della quale il ravvedimento in ogni caso "si perfeziona" con l'esecuzione di tutti pagamenti previsti (carico tributario, interessi e sanzione, così come appositamente determinata), salvo il differimento di sessanta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'amministra zione finanziaria (art. 13, 3° comma, d.lgs. n. 472/1997);

- che pertanto la prospettata difforme interpretazione, di cui alla ripetuta memoria, contrasta l'evidente automatismo che intercorre tra il ravvedimento e il pagamento consequenziale di tutti gli importi discendenti;

- che può in tal senso pervenirsi alla (niente affatto ingiustificata) conclusione che il mancato integrale versamento dell'importo stabilito per la sanzione ridotta rileva - esso pure - alla stregua di fattispecie impediente l'efficacia dell'istituto di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, con conseguente legittimità della ripresa in misura di legge (30%) della sanzione dovuta;

- che l'ulteriore riferimento dell'intimata alla generale, e qui invece preclusa, possibilità di riduzione sanzionatoria in percentuale del 10%, ove la violazione risulti dall'amministra zione finanziaria autonomamente individuata [ai sensi degli art. 36-bis, 3° comma, del d.P.R. n. 600/1973 e 6, 5° comma, dello Statuto del contribuente, subordinatament e alla ricezione del c.d. avviso bonario], non assume dignità di argomentazione giuridicamente rilevante in vista dell'interpreta zione del differente istituto che qui unicamente interessa;

- che in conclusione il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione depositata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;

- che alla cassazione dell'impugnata sentenza può la Corte far conseguire la decisione di merito, ai sensi dell'art. 384, 2° comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; donde l'originario ricorso avverso la cartella di pagamento va rigettato;

- che la mancanza di precedenti pronunzie di questa Corte sulla specifica questione di diritto giustifica la compensazione integrale delle spese processuali;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria impugnazione del contribuente avverso la cartella di pagamento. Compensa le spese processuali.
avatar Fagal
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Relativamente alla fattispecie prospettata è, invece, più corretto parlare di
ravvedimento “parziale” di quanto originariamente e complessivament e dovuto.
Tale possibilità, per effetto di una lettura nei termini sopra illustrati della citata
circolare n. 192/E del 1998, allo stato, non è preclusa. Ai fini del
perfezionamento del ravvedimento parziale, è necessario che siano corrisposti
interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato
tardivamente. Ovviamente si rammenta che il limite all’effettuazione di tali
ravvedimenti scaglionati è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei
confronti del contribuente ovvero dallo scadere del termine per il ravvedimento;
in tali circostanze, l’omesso versamento della parte di debito che residua non può
beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal citato articolo 13 che,
invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie.
A titolo meramente esemplificativo, se il contribuente non ha effettuato (o
ha effettuato in parte) il versamento della somma dovuta a titolo di secondo
acconto IRPEF per l’anno d’imposta 2010 (es.: euro 100), tale omissione –
sempreché non sia stata già constatata – si considera correttamente ravveduta
qualora, entro il termine del 30 settembre 2011, il contribuente stesso versi, in
due o più soluzioni, la quota capitale (es.: euro 20, 40, 30 e 10) con i correlati
sanzione ed interessi. Viceversa, il ravvedimento non può ritenersi perfezionato,
se non limitatamente all’importo versato, qualora il contribuente versi entro il
termine del 30 settembre 2011 solo una quota parte (es.: euro 20) con i correlati
sanzioni ed interessi e, successivamente al predetto termine, la restante parte (es.:
euro 40, 30 e 10). Ugualmente, la violazione sarà ravveduta solo in parte se tra
un versamento e l’altro intervenga un controllo da parte dell’Amministrazione.
http://www.fiscoetasse.com/upload/RIS67e_del_23.06.11.pdf
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