Area riservata

Newsletter

Nome:
E-mail:

Link

Siti amici, partners o semplicemente di interesse che vi segnaliamo. Accedi
 14 visitatori online

Una teoria per i tributaristi

Questo sito vuol contribuire a una teoria della tassazione, conciliando quella ragionieristica attraverso le aziende con quella valutativa attraverso gli uffici. Pur cercando di essere comprensibile da tutti, parte da aspetti facilmente inquadrabili dagli operatori del settore. www.giustiziafiscale.com   si rivolge invece direttamente agli opinion makers e agli esponenti della pubblica opinione. Sull'organizzazione sociale in generale www.organizzazionesociale.com

Home Patrimonio e Atti giuridici Visibilità ricchezza e imposta di registro: atto solenne o anche traslativo?
Visibilità ricchezza e imposta di registro: atto solenne o anche traslativo? PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Patrimonio e Atti giuridici
Scritto da Raffaello Lupi   
Martedì 29 Ottobre 2013 21:47

C'è un tema strisciante a proposito della determinazione della ricchezza ai fini  tributari, quando la ricchezza è rivelata da "atti solenni", che riguarda le fusioni e le trasformazioni tra società ed enti non commercialii (una srl sitrasforma in fondazione, ad esempio) oppure una fondazione confluisce

in un'altra fondazione (cioè le due fondazioni  si fondono, visto che poi si chiamano così, cos'altro potrebbero fare): Beh qualcuno può sostenere che l'esenzione sulle fondazioni che hanno per oggetto attività commerciali, significa a contrario che tutte le altre fusioni tra fondazioni sono imponibili. Senza rendersi  conto che la previsione ha la funzione di allineare fondazioni commerciali  e società, ma lascia impregiudicata la teoria della fusione come "atto non traslativo". Qui si innesta l'idea del "legislatore ad orologeria", inteso come una specie di macchinario intriso di una razionalità latente, che tutto vede e provvede (come dio che è l'essere perfettissimo..etc. etc.). non si capisce che il legislatore è  una emanazione della società, ed è  interessato a "portare a casa" un risultato in termini di coesione e visibilità mediatica. per questo spesso elabora anche leggi provvedimento, o leggi superflue, o leggi contraddittorie, in modo da autoattribuirsi una ampia mole di lavoro svolto. Che però spesso provoca più confusione che certezza. Secondo me comunque, la spiegazione della tassazione anche solo in relazione all'atto solenne, a prescindere dall'effetto traslativo, aveva alcune frecce nel suo arco già in base alla vecchia normativa. Che tassava incondizionatamente le fusioni. Anche perchè nella fusione con concambio poteva esserci un sostanziale effetto traslativo, in cui i soci della incorporata diventavano soci della incorporante. Non c'era uno scambio di beni, ma una valutazione comparativa delle partecipazioni. E' un tema che andrebbe ripreso su dialoghi e al master di tor vergata.partendo dall'imposta di registro come progenitrice di molti problemi che ritroveremo nella tassazione attraverso le aziende. 

Commenti

Per postare commenti o rispondere è necessario loggarsi.
 

Copyright © 2009 Fondazione Sudi Tributari | Tutti i diritti riservati | CF/P.IVA 97417730583

PixelProject.net - Design e Programmazione Web