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Home Particolarità IVA IVA portuale e marittima in alto mare tra omessa fatturazione e indebita detrazione
IVA portuale e marittima in alto mare tra omessa fatturazione e indebita detrazione PDF Stampa E-mail
Particolarità IVA
Scritto da Raffaello Lupi   
Martedì 01 Novembre 2011 08:15

Anche qui una conferma di quanto la "lotta all'evasione", le schizofrenie sociali, stiano trasformando l'attività di controllo in una sceneggiata , con un tutoraggio fiscale fatto di controlli sprecati, che finiscono per accanirsi sulle questioni di diritto, tra cui  il tormentone dell'indetraibilità dell'IVA non dovuta, per il cliente, ovvero l'accertamento di iva non applicata

in capo al fornitore. Tutte le volte che c'è una minima incertezza, o questa o quella, in modo che comunque un bel verbale si porta a casa. Se c'era l'IVA, indebita detrazione, se l'iva non c'è omessa fatturazione. Per il fisco "come verbalizzi verbalizzi bene" e per i contribuenti "come fai fai male". Mentre 150 miliardi di euro sfuggono al fisco e la finanza pubblica italiana affonda si perde tempo su queste stupidaggini, in nome del "tutoraggio",  della "indisponibilità" del credito tributario, della legalità, della corte dei conti, della copertura, della ritrosia a valutare questioni di fatto in modo sereno. Un caso del genere riguarda le provviste di bordo ed i lavori portuali, che spesso comportano una costosa procedura formale, col coinvolgimento delle dogane, per "imbarcare" il cibo , gli attrezzi, i beni di consumo destinati alla nave. Stessa cosa per i pezzi di ricambio, dalla pala dell'elica all'oblò, che possono essere acquistati da un fornitore, privo di qualsiasi certezza legale sulla loro destinazione, e che quindi  vorrebbe fatturare con IVA. La cui detrazione poi verrà disconosciuta in capo al cliente, da un fisco che ritiene invece applicabile la "non imponibilità" (se invece si fosse fatto il contrario, magari si sarebbe contestata l'omessa fatturazione per mancata certezza legale dell'imbarco). Ma se il fornitore mette l'IVA e il cliente pensa che non sia dovuta? L'unica strada per il cliente è "non pagare l'IVA" addebitata dal fornitore, e poi farsi fare causa dal medesimo opponendo che l'IVA non è dovuta. Non è facile distinguere l'applicazione o meno degli artt. 8 bis e 9, divagando sul luogo di esecuzione del lavoro, sul tipo di bene, sulla percezione del fornitore, perchè l'attività delle società è il trasporto marittimo, non l'organizzazione di simposi sul regime IVA delle forniture di bordo e delle altre prestazioni alla nautica. Mettere sempre l'IVA e poi detrarla, se il fornitore la versa, non fa pragmaticamente un soldo di danno all'erario, ed in un paese normale si lascerebbe correre, ma siccome da noi ci sono le schizofrenie sociali, gli imbarazzi ambientali e via enumerando, ad un possibile rilievo non si rinuncia mai. Quindi bisogna cercare di dare, tecnicamente, delle linee guida precise sulla correttezza della fattura del fornitore, ripartendo dal concetto strutturale di cessioni  di beni e prestazioni di servizi. Mi pare che le cessioni di beni, qualunque ne sia la natura, se fatte "senza posa in opera" a bordo della nave, debbano essere fatturate con IVA. Appunto perchè il fornitore non ha certezza legale della destinazione dei beni. Anche se fosse una pala di un'elica o un oblò, essi potrebbero  essere tenuti in magazzino di riserva, o magari rivenduti, non necessariamente imbarcati. Solo se c'è una fornitura con posa in opera, ad esempio uno  scaldabagno che viene montato sulla nave, il fornitore indica nella fattura questo evento e fattura senza IVA. Perchè ha contezza diretta e personale dell'incardinamento del bene sulla nave. Deve trattarsi di un incardinamento permanente, secondo  la comune esperienza: ad esempio si potrebbe dubitare che la fornitura di un bene diventi non imponibile solo perchè il bene è stato  consegnato a bordo, se è un bene facilmente sbarcabile, in quanto  non incorporato  nella nave. La fattura va comunque esaminata nell'ottica dell'emittente, che non si può prendere la responsabilità di un fatto che non può materialmente controllare, come l'imbarco del bene. La mera natura del bene quindi è insufficiente a stabilire il regime iva.  Una volta risolte in questo modo le cessioni di beni, le prestazioni di servizio seguono a ruota, in quanto per loro è determinante l'effettuazione o meno  sulla nave, per quanto risulta dalla relativa fattura. Ad esempio  il lavaggio delle lenzuola e delle tovaglie di bordo , essendo un semplice servizio  di lavanderia a terra, va con IVA.  Per il servizio fatto in officina su una componente smontata della nave valgono  le stesse considerazioni effettuate per i beni. Il fornitore non è al riparo neppure in base alle attestazioni di responsabilità del cliente, che sono  un numero chiuso. E' bene far inserire sulle descrizioni delle fatture, se il fornitore vuole mettere l'IVA, che il servizio non è stato reso sulla nave, ma presso l'officina del fornitore. Poi ci sono le revisioni delle scialuppe, dove è determinante che siano effettuate o meno a bordo. Una volta fornite queste linee guida, che facciamo per evitare una doppia applicazione dell'IVA? Da quando scattano i termini per il fornitore nella richiesta di rimborso? Ha senso applicare sanzioni per indebita detrazione su queste stupidaggini? In un paese normale no, ma nella nostra tassazione-sceneggiata si. Continuiamo così facciamoci del male.

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