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Una teoria per i tributaristi

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Home Particolarità IVA Cessione di azienda: hai applicato un regime? Quello corretto è l'altro!!
Cessione di azienda: hai applicato un regime? Quello corretto è l'altro!! PDF Stampa E-mail
Particolarità IVA
Scritto da Raffaello Lupi   
Mercoledì 06 Luglio 2011 17:56

Una paradossale risposta alle lamentele delle aziende sulla mancanza di una risposta certa in materia tributaria sta in una proposta di risoluzione parlamentare sul regime IVA-registro delle cessioni di antenne per ripetitori televisivi. In relazione a comportamenti in cui il corretto regime

. tributario è prevedibile a priori con grande facilità. Eppure la contestazione fiscale è certa. Qual'è la risposta a questo paradosso, a questa specie di dilemma del prigioniero? A questo indovinello della sfinge, emblematico dell'inferno del dichiarato?, Beh , il regime corretto è "L'ALTRO" , quello che l'azienda NON HA SEGUITO: se ha applicato il registro , allora la cessione delle antenne sarà considerata di beni singoli, e quindi sarà stata contestata l'omessa applicazione dell'IVA! Se invece ha applicato l'IVA la cessione sarà considerata soggetta a registro , e l'IVA sarà considerata indetraibile per l'acquirente, ancorchè regolarmente versata dall'alienante. Non è uno scherzo, è accaduto veramente e accade: non si possono biasimare le istituzioni fiscali che muovono questi rilievi, nè l'agenzia delle entrate nè la Guardia di finanza, anche se la seconda, non dovendo gestire gli accertamenti, tende maggiormente ai formalismi , trasferendo la patata bollente su chi  è a contatto con l'azienda. Comunque anch'io farei la stessa cosa, come funzionario di una istituzione che rende conto all'opinione pubblica e alla politica di una schizofrenia sociale di cui anch'esse fanno parte, come abbiamo detto in questo post. Il problema non sono le istituzioni, nè le aziende, nè i mezzi di informazione, ma il disorientamento sociale su come viene determinata la ricchezza nella tassazione attraverso le aziende. L'opinione pubblica è esposta alla farsa degli "onesti disonesti" e su questa proposte le istituzioni devono fornire non risultati reali, ma virtuali. E in questo quadro la sceneggiata, l'incapacità di inquadrare, di spiegare la struttura della tassazione attraverso le aziende,  provoca una farsa sociale.

Risoluzione in Commissione 8-00121 presentata da SILVANA ANDREINA COMAROLI
mercoledì 25 maggio 2011 pubblicata nel bollettino n.484
La VI Commissione,
premesso che:
a seguito delle verifiche tributarie svolte negli ultimi anni dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in materia di cessione degli impianti radiofonici, sono emerse alcune problematiche in ordine alla corretta qualificazione, a fini tributari, di tali cessioni, in quanto le stesse possono essere qualificate come «cessioni di impianti» soggette ad IVA, oppure come «cessioni di ramo d'azienda» soggette ad imposta di registro;
in particolare, gli uffici finanziari, seppur in momenti diversi, per quanto riguarda gli atti assoggettati ad imposta di registro, hanno in alcuni casi accertato un maggior valore della cessione, ed hanno in altri casi contestato la mancata applicazione dell'IVA, mentre, per gli atti assoggettati ad IVA, hanno richiesto l'applicazione dell'imposta di registro;
in tale contesto appare quindi necessario consentire il corretto inquadramento tributario di tali operazioni;
al riguardo si può rammentare che l'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005, riprendendo il disposto della legge n. 650 del 1996, consente i trasferimenti di impianti, rami di azienda ed intere emittenti televisive e radiofoniche;
secondo quanto ricordato dall'associazione delle imprese radiofoniche e televisive locali (AERANTI) con la propria circolare n. 20 del 1998, le operazioni di compravendita di impianti e/o rami di azienda radiofonici e televisivi sono possibili ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 545 del 1996 e dall'articolo 3, comma 19, della legge n. 249 del 1997, tra imprese radiofoniche locali, tra imprese radiofoniche locali e nazionali e tra imprese radiofoniche nazionali;
la predetta circolare precisa inoltre che: «le acquisizioni di ramo d'azienda soggette ad imposta di registro del 3 per cento devono essere stipulate con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata da notaio; le acquisizioni di impianti, soggette a fatturazione e IVA, possono essere stipulate con scrittura privata registrata anche senza firme autenticate», senza tuttavia individuare le caratteristiche delle due diverse fattispecie;
per poter identificare un impianto radiofonico e considerarlo quale bene giuridicamente tutelabile, bisogna individuarlo nei suoi componenti, che sono costituiti dalla frequenza radiotelevisiva, dalla possibilità di utilizzo della frequenza, in quanto pervia e libera, nonché dalle apparecchiature ricetrasmittenti installate nel loro complesso;
in particolare, la frequenza, che deve essere assegnata in via amministrativa, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2005, caratterizza l'impianto, ed è determinante, sotto il profilo amministrativo, perché quest'ultimo assuma la qualificazione di bene giuridico;
infatti, il predetto atto amministrativo di assegnazione della frequenza, sebbene non possa essere considerato come avviamento commerciale, costituisce un connotato essenziale della frequenza e dell'impianto radiofonico;
al fine di fare chiarezza nel complesso quadro appena esposto, fornendo agli operatori del settore un'indicazione univoca circa il regime fiscale da applicare, occorre definire con maggiore precisione le due fattispecie della cessione di impianti e della cessione di rami d'azienda o di intere emittenti, in modo da consentire la corretta applicazione del regime tributario corrispondente,
nel corso di una recente audizione dinanzi alla Commissione Finanze, il Direttore dell'Agenzia delle entrate è intervenuto anche circa la corretta qualificazione tributaria delle predette fattispecie, fornendo la sua valutazione in merito, cui ci si è attenuti integralmente ai fini della riformulazione del presente atto di indirizzo, impegna il Governo: a) ad adottare tutte le necessarie iniziative al fine di chiarire quale sia il regime tributario applicabile nelle distinte fattispecie di cessioni di impianti, da un lato, e di cessioni di rami d'azienda o di cessioni di emittenti, dall'altro, specificando che:
qualora oggetto della cessione siano le sole apparecchiature radiofoniche, l'operazione configura una cessione di beni rilevante agli effetti dell'IVA;
qualora la cessione dell'impianto sia accompagnata dai relativi diritti d'uso connessi all'autorizzazione amministrativa relativa alla frequenza, essa deve essere considerata come cessione di ramo d'azienda, e pertanto essere assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale;
qualora l'oggetto del trasferimento sia costituito, oltre che dal predetto impianto, dall'avviamento commerciale, connesso ad una parte del pacchetto pubblicitario, dai marchi, dalle testate radiofoniche, dai brevetti, dai rapporti di collaborazione autonoma e subordinata e da altri rapporti giuridici in essere, la relativa cessione sia assoggettata alla sola imposta di registro in misura proporzionale, atteso che la combinazione degli elementi sopra descritti configura un complesso aziendale o un ramo d'azienda;
b) a considerare in ogni caso validi e non rettificabili a fini tributari gli atti di cessione sopra richiamati precedentemente posti in essere dagli operatori del settore.
(8-00121) «Comaroli, Fugatti, Forcolin».

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