IVa sulla TIA: processiamo per decidere chi processa! |
Particolarità IVA | |||
Scritto da Raffaello Lupi | |||
Domenica 29 Maggio 2011 08:02 | |||
L'IVA è il principale tributo con cui la tassazione attraverso le aziende arriva al consumo finale, e la vicenda dell'IVA sulla TIA conferma quanto disorientamento sia stato provocato da una comunità scientifica che si è adagiata sulla confusione, attendendo dal "legislatore" la soluzione dei problemi, invece di cercare di sistematizzare i concetti . Pensiamo quindi alle complicazioni quando il tributo IVA si intreccia con un altro possibile tributo, come la tia. Leggendo l'allegata sentenza, probabilmente corretta nel caso specifico, è difficile però capirne la portata a proposito della natura tributaria o meno
della tariffa di igiene ambientale. Mi sembra infatti che la sentenza non abbia nulla di specifico a che vedere con la TIA e possa riferirsi , così come formulata, a qualsiasi ipotesi di IVA indebitamente applicata dal fornitore, su qualsiasi prestazione di qualsiasi natura. La sentenza diluisce cioè il problema dell'IVa sulla Tia nel generale problema delle controversie tra cedente e cessionario in materia di regime IVA di una determinata prestazione, dove la controversia è stata sempre da lei tendenzialmente attribuita al giudice ordinario. insomma la cassazione si è comportata giustamente come se fosse stata una vendita tra privati di merci, di cui era incerta l'aliquota IVA. Invece qui c'era il problema in più rappresentato dalla ipotetica natura tributaria della TIA e dalla connessa posizione pubblicistica della società concessionaria della igiene ambientale. Non ci si stava quindi chiedendo se dovesse essere o menoapplicata l'iva su una prestazione generica, ma su una prestazione di cui si ipotizzava il carattere a sua volta tributario, come la TIA, e nei confronti del soggetto investito (sia pure ipoteticamente, secondo una delle tesi sul tappeto) della funzione di riscuotere un tributo. Quindi la domanda non era quale sia il giudice competente quando due privati discutono del regime iva di una prestazione, ma quale sia il giudice competente a decidere su un tributo accessorio a un altro ipotetico tributo, come la TIA. Questioni molto più complesse, ma se non se le pone la dottrina , perchè se le dovrebbe porre la corte di cassazione?. Che va benissimo così! Sent. n. 2064 del 28 gennaio 2011 (ud. del 23 novembre 2010) della Corte Cass., SS.UU. Civ. – Pres. De Luca, Rel. Merone Fatto - Il sig. G.B. ha proposto ricorso dinanzi al giudice di Pace di Venezia perchè ingiungesse alla V.. S.p.a. la restituzione, in suo favore, della somma indebitamente corrisposta a titolo di IVA, in occasione del pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). Il B. sostiene che la natura di obbligazione tributaria della TIA, riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009, esclude che il pagamento di tale tributo possa essere gravato da altro tributo. Lo stesso B. ricorre oggi dinanzi a queste SS.UU., ai sensi dell’art. 41 c.p.c., e chiede che venga risolta preventivamente la questione di giurisdizione, difendendo la scelta operata a favore del giudice ordinario. La V.. S.p.a. resiste con controricorso ed eccepisce che, trattandosi di un rimborso di imposta (iva nella specie), la giurisdizione appartiene al giudice tributario. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Il P.G. ha concluso come in atti. Diritto - Ritiene il Collegio che la controversia debba essere giudicata dal giudice ordinario. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, "In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell’imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell’applicazione di un’aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge: poichè, infatti, soggetto passivo dell’imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all’ammontare dell’imposta applicata in misura contestata" (Cass. SS.UU. n. 2775/2007; cass. nn. 6632/2003, 1147/2000). Il principio resta valido anche quando, come nella specie, il debito iva venga totalmente contestato. Si. tratta, in ogni caso, di una controversia tra privati, alla quale "resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà - soggezione, proprio del rapporto tributario" (Cass. SS.UU. n. 15031/2009). Nè rileva la circostanza che il giudizio sulla richiesta di rimborso dell’iva implichi la necessità di accertare se l’imposta fosse dovuta e quale sia la natura dell’obbligo di pagare la TIA. Infatti, nelle controversie tra privati, che abbiano ad oggetto la richiesta di rimborso di una imposta che si assume essere stata indebitamente pretesa dalla controparte (non identificabile in uno dei soggetti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10), il giudice ordinario competente ha sempre il potere "di sindacare in via incidentale la legittimità dell’atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario" (Cass. SS.UU. 15032/2009). Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le controversie relative all’indebito pagamento dei tributi seguono la regola della devoluzione alla giurisdizione speciale del giudice tributario soltanto quando si debba impugnare uno degli atti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e, di conseguenza, il convenuto in senso formale sia uno dei soggetti indicati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10. Quando la controversia si svolga tra due soggetti privati in assenza di un provvedimento che sia impugnabile soltanto dinanzi al giudice tributario, il giudice ordinario si riappropria della giurisdizione e non rileva che la composizione della lite debba passare attraverso la interpretazione di una norma tributaria. L’odierna controversia ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa esercitato dalla V.. s.p.a. "il fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da una norma tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che implica invece l’esercizio del potere impositivo nell’ambito di un rapporto sussumibile allo schema potestà - soggezione" (Cass. n. 15031/2009). In definitiva, "Se manca un soggetto investito di potestas impositiva intesa in senso lato manca anche il rapporto tributario, cosi come se manca un provvedimento che sia espressione di tale potere non si configura la speciale lite tributaria che, per definizione, nasce dal contrasto rispetto ad una concreta ed autoritativa pretesa impositiva" (idem). Il Collegio non ignora che con ordinanza n. 18721/2010, la quinta sezione civile di questa Corte ha rimesso al giudizio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi degli artt. 267 del Trattato istitutivo dell’Unione e art. 295 c.p.c., la questione della compatibilità del disallineamento dei termini entro i quali il consumatore finale ed il soggetto iva possono agire per ottenere il rimborso: termine decennale per il primo e biennale per il secondo, con la conseguenza che quest’ultimo resta definitivamente inciso ove il primo agisca per il rimborso dopo il biennio, violando i principi di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale. Ritiene il Collegio che non sia necessario sospendere l’odierno giudizio in attesa della decisione della CGUE. Infatti, la soluzione della questione pregiudiziale sollevata dinanzi al giudice comunitario, pur potendo involgere profili processuali, non può determinare un ampliamento dei limiti delle giurisdizioni speciali, fissati in maniera inderogabile dalla Costituzione. Su tali limiti, quando non sorga un problema di incostituzionalità, la competenza a decidere in via esclusiva appartiene a questo Collegio. Conseguentemente, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese di questo giudizio vanno compensate, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali registrate prima della formazione della recente giurisprudenza applicata nella specie. P.Q.M. - La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese.
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