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Home Particolarità IVA IVa sulla TIA: processiamo per decidere chi processa!
IVa sulla TIA: processiamo per decidere chi processa! PDF Stampa E-mail
Particolarità IVA
Scritto da Raffaello Lupi   
Domenica 29 Maggio 2011 08:02

L'IVA è il principale tributo con cui la tassazione attraverso le aziende arriva al consumo finale, e la vicenda dell'IVA sulla TIA conferma quanto disorientamento sia stato provocato da una comunità scientifica che si è adagiata sulla confusione, attendendo dal "legislatore" la soluzione dei problemi, invece di cercare di sistematizzare i concetti . Pensiamo quindi alle complicazioni quando il tributo IVA si  intreccia con un altro  possibile tributo, come la tia. Leggendo l'allegata sentenza, probabilmente corretta nel caso specifico, è difficile però capirne la portata a proposito della natura tributaria o meno

della tariffa di igiene ambientale. Mi sembra infatti che la sentenza non abbia nulla di specifico a che vedere con la TIA e possa riferirsi , così come formulata, a qualsiasi  ipotesi di IVA indebitamente applicata dal fornitore, su qualsiasi  prestazione di qualsiasi natura. La sentenza diluisce cioè il problema dell'IVa sulla Tia nel generale problema delle controversie tra cedente e cessionario in materia di regime IVA di una determinata prestazione, dove la controversia  è stata sempre da lei tendenzialmente attribuita al giudice ordinario. insomma la cassazione si è comportata giustamente come se fosse stata una vendita tra privati di merci, di cui era incerta l'aliquota IVA. Invece qui  c'era il problema in più rappresentato dalla ipotetica natura tributaria della  TIA e dalla connessa posizione pubblicistica della società concessionaria della igiene  ambientale. Non ci si stava quindi  chiedendo se dovesse essere o menoapplicata l'iva su una prestazione  generica, ma su una prestazione di cui si  ipotizzava il carattere a sua volta tributario, come la TIA, e nei confronti del soggetto  investito  (sia pure ipoteticamente, secondo una delle tesi sul tappeto) della funzione di riscuotere un tributo. Quindi la domanda non era quale sia il giudice  competente quando due privati discutono del regime iva di una prestazione, ma quale sia il giudice competente a decidere su un tributo accessorio a un altro ipotetico tributo, come la TIA. Questioni  molto più complesse, ma se non se le pone la dottrina , perchè se le dovrebbe porre la corte di cassazione?. Che va benissimo così!

Sent. n. 2064 del 28 gennaio 2011 (ud. del 23 novembre 2010)
della Corte Cass., SS.UU. Civ. – Pres. De Luca, Rel. Merone

    Fatto - Il sig. G.B. ha proposto ricorso dinanzi al giudice di  Pace  di
Venezia perchè ingiungesse alla V.. S.p.a. la restituzione, in  suo  favore,
della somma indebitamente corrisposta a titolo  di  IVA,  in  occasione  del
pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).
    Il B. sostiene che la  natura  di  obbligazione  tributaria  della  TIA,
riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza  n.  238  del  2009,
esclude che il pagamento di tale  tributo  possa  essere  gravato  da  altro
tributo.
    Lo stesso B. ricorre oggi dinanzi a queste SS.UU., ai sensi dell’art. 41
c.p.c.,  e  chiede  che  venga  risolta  preventivamente  la  questione   di
giurisdizione, difendendo la scelta operata a favore del giudice ordinario.
    La V.. S.p.a. resiste con controricorso ed eccepisce che, trattandosi di
un rimborso di imposta (iva nella specie), la  giurisdizione  appartiene  al
giudice tributario.
    Entrambe le parti  hanno  depositato  memorie  ai  sensi  dell’art.  378
c.p.c.. Il P.G. ha concluso come in atti.

    Diritto - Ritiene il Collegio che la controversia debba essere giudicata
dal giudice ordinario.
    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è motivo di
discostarsi, "In tema di IVA, spetta al giudice ordinario  la  giurisdizione
in ordine alla domanda proposta dal consumatore  finale  nei  confronti  del
professionista o dell’imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene
o la prestazione del servizio per ottenere la  restituzione  delle  maggiori
somme addebitategli in via  di  rivalsa  per  effetto  dell’applicazione  di
un’aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla  legge:  poichè,
infatti, soggetto passivo dell’imposta è esclusivamente colui  che  effettua
la cessione di  beni  o  la  prestazione  di  servizi,  la  controversia  in
questione non ha ad oggetto  un  rapporto  tributario  tra  contribuente  ed
Amministrazione finanziaria, ma  un  rapporto  di  natura  privatistica  tra
soggetti privati, che comporta un mero accertamento  incidentale  in  ordine
all’ammontare dell’imposta applicata in misura contestata" (Cass. SS.UU.  n.
2775/2007; cass. nn. 6632/2003, 1147/2000). Il principio resta valido  anche
quando, come nella specie, il debito iva venga  totalmente  contestato.  Si.
tratta, in ogni caso, di una controversia tra  privati,  alla  quale  "resta
estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema  potestà
- soggezione, proprio del rapporto tributario" (Cass. SS.UU. n. 15031/2009).
Nè rileva la  circostanza  che  il  giudizio  sulla  richiesta  di  rimborso
dell’iva implichi la necessità di accertare  se  l’imposta  fosse  dovuta  e
quale  sia  la  natura  dell’obbligo  di  pagare  la  TIA.  Infatti,   nelle
controversie tra privati, che abbiano ad oggetto la richiesta di rimborso di
una  imposta  che  si  assume  essere  stata  indebitamente  pretesa   dalla
controparte (non identificabile in uno dei soggetti di cui al D.Lgs. n.  546
del 1992, art. 10), il giudice ordinario competente ha sempre il potere  "di
sindacare in via incidentale la legittimità  dell’atto  impositivo  ove  sia
presupposto e di  disapplicarlo,  ovvero  di  disporre  la  sospensione  del
giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in caso di  contemporanea  pendenza
del giudizio tributario" (Cass. SS.UU. 15032/2009).
    Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le controversie  relative
all’indebito pagamento dei tributi seguono la regola della devoluzione  alla
giurisdizione speciale del  giudice  tributario  soltanto  quando  si  debba
impugnare uno degli atti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e, di
conseguenza, il convenuto in senso formale sia uno dei soggetti indicati nel
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10. Quando la controversia si  svolga  tra  due
soggetti privati in assenza di un provvedimento che sia impugnabile soltanto
dinanzi al giudice tributario, il giudice  ordinario  si  riappropria  della
giurisdizione e non rileva che la  composizione  della  lite  debba  passare
attraverso  la  interpretazione   di   una   norma   tributaria.   L’odierna
controversia ha ad oggetto la legittimità del diritto di rivalsa  esercitato
dalla V.. s.p.a. "il fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto  da  una
norma tributaria non trasforma  il  rapporto  tra  soggetti  privati  in  un
rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che implica  invece  l’esercizio
del potere impositivo nell’ambito di un  rapporto  sussumibile  allo  schema
potestà - soggezione" (Cass. n. 15031/2009). In  definitiva,  "Se  manca  un
soggetto investito di potestas impositiva intesa in senso lato  manca  anche
il rapporto  tributario,  cosi  come  se  manca  un  provvedimento  che  sia
espressione di tale potere non si configura la speciale lite tributaria che,
per  definizione,  nasce  dal  contrasto  rispetto  ad   una   concreta   ed
autoritativa pretesa impositiva" (idem).
    Il Collegio non ignora  che  con  ordinanza  n.  18721/2010,  la  quinta
sezione civile di questa  Corte  ha  rimesso  al  giudizio  della  Corte  di
Giustizia dell’Unione  Europea,  ai  sensi  degli  artt.  267  del  Trattato
istitutivo dell’Unione e art. 295 c.p.c., la questione  della  compatibilità
del disallineamento dei termini entro i quali il consumatore  finale  ed  il
soggetto iva possono agire per ottenere il rimborso: termine  decennale  per
il primo e biennale per il secondo,  con  la  conseguenza  che  quest’ultimo
resta definitivamente inciso ove il primo agisca per  il  rimborso  dopo  il
biennio, violando i principi di effettività, di  non  discriminazione  e  di
neutralità fiscale.
    Ritiene il Collegio che non sia necessario sospendere l’odierno giudizio
in attesa della decisione della CGUE.
    Infatti, la soluzione della questione pregiudiziale sollevata dinanzi al
giudice comunitario, pur potendo  involgere  profili  processuali,  non  può
determinare un ampliamento dei limiti delle giurisdizioni speciali,  fissati
in maniera inderogabile dalla Costituzione. Su tali limiti, quando non sorga
un problema di incostituzionalità, la competenza a decidere in via esclusiva
appartiene a questo Collegio.
    Conseguentemente, va dichiarata la giurisdizione del giudice  ordinario.
Le  spese  di  questo  giudizio  vanno  compensate,   tenuto   conto   delle
oscillazioni  giurisprudenziali  registrate  prima  della  formazione  della
recente giurisprudenza applicata nella specie.

    P.Q.M. - La Corte dichiara la  giurisdizione  del  giudice  ordinario  e
compensa le spese.

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