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Home Occultamento ricavi No profit vero e falso in un convegno DRE Lombardia e CNDC
No profit vero e falso in un convegno DRE Lombardia e CNDC PDF Stampa E-mail
Occultamento ricavi
Scritto da Raffaello Lupi   
Martedì 08 Novembre 2011 12:03

Domani 9 novembre a Milano la DRE Lombardia e gli organi professionali locali (CODIS) terranno un convegno sugli enti non commerciali, che ruota tra "il regime giuridico del dichiarato" degli enti non commerciali "veri", e l'utilizzazione di enti non commerciali come schermo di ricchezza nascosta. Non è che stiano qui la maggior parte dei 120 miliardi di imposte evase, ma il tema è interessante. Le sfumature possono essere molte, a partire

dagli enti non commerciali interposti per mascherare una impresa, come spesso  avviene per gli enti associativi (mentre le fondazioni  hanno un regime civilistico più impegnativo), soprattutto sportivi e culturali, dove un promotore “forma” una associazione tra terzi, intenzionati prevalentemente all’aspetto sportivo, ludico, gastronomico, ricreativo etc. Il cui viene mascherato da “quota di iscrizione” ad una associazione in realtà priva di sostanza associativa. In questo modo viene evasa prima di tutto l’imposta sul valore aggiunto creato dal lavoro degli addetti, sia dipendenti che autonomi, che eccede gli acquisti necessari al funzionamento dell’associazione, per i quali l’IVA “a monte” viene perduta[2].

Nelle associazioni di dimensioni maggiori le entrate vengono registrate, ancorchè camuffate da quote associative per evadere l’IVA, e le erogazioni di compensi ai promotori, collaboratori etc. sono soggette a regolari ritenute alla fonte. Nei casi più spregiudicati, invece, le quote associative passano direttamente nelle mani dei collaboratori e dei promotori, che evadono in tutto o in parte anche le imposte sui redditi. Forme intermedie si verificano quando le risorse sono “fatte uscire” dall’associazione con giustificativi di spesa fittizi o gonfiati, oppure utilizzate per consumi privati dei promotori.

Sul piano sistematico, la linea distintiva è quella del “consumo collettivo”, cioè di quando una associazione serve alla gestione comune di un impianto, di una imbarcazione o di una iniziativa “ludica”, nel qual caso non si rivolge al mercato, né percepisce margini  di utile. Ci sono vari criteri per distinguere questo “consumo collettivo associativo” (escluso da IVA attiva e da detrazione a monte) dall’impresa mascherata, che deve applicare l’IVA su quanto incassa , potendola detrarre su quanto paga. Il criterio base dovrebbe essere quello della determinazione delle somme da pagare, perché se gli associati partecipano a un bilancio, come una specie di condominio, siamo nell’area del consumo collettivo, mentre se c’è un “rischio di impresa” , una mancanza di collegamento tra spese e incassi, scatta l’ordinaria commercialità. Il criterio legislativo adottato  per distinguere i corrispettivi dalle quote associative "maggiorate" è quello della democraticità dell’associazione, cosicchè –se l’associazione è democratica ed elegge i propri organi con l’apporto di tutti i soci- può escludere da IVa anche le consumazioni al ristorante, l’affitto delle barche, le ore di uso del campo di calcetto, specificamente pagate dal fruitore, con effetti non neutrali.

Resta il criterio della mera  “quota associativa”  predeterminata, non relativa a servizi specifici e quindi potenzialmente “fuori IVA” anche in assenza del requisito della democraticità; c’è il rischio però di una diversificazione della quota associativa in funzione dei servizi cui dà diritto, fino al paradosso della quota associativa diversificata a seconda che riguardi  il rimessaggio di una canoa oppure di un catamarano, la possibilità di frequentare la piscina sempre, oppure solo  a determinati orari. Anche questo conferma la maggiore rilevanza, in un contesto economico, del criterio di determinazione della somma da pagare, dove la consuntivizzazione in base a bilancio, anche se rispetto a precedenti acconti, e indipendentemente dall’utilizzo delle attrezzature, porta fuori  campo IVA , mentre la commisurazione all’utilizzo dei servizi dovrebbe avere rilevanza IVA, indipendentemente dalla “democraticità” o meno dell’associazione.

Un ulteriore profilo da discutere potrà essere quello delle ispezioni, a seconda che si possa accedere o meno ai locali. Forse converrebbe spacciarsi una prima volta per aspiranti soci, iscriversi, verificare che l'iscrizione è una formalità e poi qualificarsi come agenzia delle entrate.

Ma a chi richiedere l'IVA e le imposte sui redditi a seguito dell'accertamento? Alla associazione oppure al suo ispiratore come imprenditore individuale? Oppure magari a tutti e due , salvo abbandonare la pretesa verso l'altro quando uno dei due paga? La stessa esigenza di coordinamento si pone per le imposte sui redditi? Accertare come reddito commerciale dell'associazione le somme versate dagli associati oppure rivolgersi direttamente come debitore principale all'ispiratore persona fisica. Dipende anche qui  dai casi concreti, dalla destinazione dei soldi, dalla solidità reale dell'associazione, dalla possibilità di riqulificarla come impresa individuale o meno. dalla cautela fiscale di chi vuole incassare le maggiori imposte da qualche parte, e quindi formula pretese multiple. Questa necessità di coordinamento è una ulteriore conferma dell'insufficienza di gestire in via processuale questi complessi rapporti, e della matrice amministrativistica del diritto tributario, di cui il processo è un accessorio, ma di questo parlerò a Milano venerdi 11 , in una lezione alla Bocconi.

All'estremo opposto troviamo il no profit organizzato, o comunque di committenza pubblica. Col problema se "i contributi" provenienti da comunità europee, Ministeri, e anche privati, siano  "corrispettivi da assoggettare ad IVA" oppure no. E' una questione al massimo di evasione interpretativa, in cui anche qui l'IVa fa la parte del leone. I flussi reddituali, infatti, in un modo o in un altro vengono tassati, magari come compensi dei promotori. Mi sembrano solo teoriche le allocazioni  fiscalmente inefficienti in cui esiste un profitto commerciale collaterale, tassato, che poi viene reimpiegato in attività istituzionali "non commerciali" da cui fluiscono redditi verso  dipendenti e terzi, assoggettati a ritenute alla fonte e quindi nuovamente tassati. Verosimilmente gli enti  cercheranno di attrarre alla gestione "privatistica" molti costi della gestione istituzionale, in modo da azzerare la base imponibile, ma anche questi problemi, ancorchè giuridicamente sottili e interessanti, non riguardano la massa degli enti  non commerciali, e soprattutto sono secondari in termini di peso sociale e di gettito.

Comunque, anche qui la cartina di tornasole è la qualificazione economica , il flusso di ricchezza, l'intreccio dei motivi per cui avviene, ad essere determinante ai fini della nostra determinazione della ricchezza a fini di diritto amministrativo.  Nessun pasto è gratis, bisogna vedere chi paga e perchè, tra organizzazione pubblica e organizzazione privata, con le loro varie tipologie.



[1] Anch’essi fiscalmente considerati come “enti autonomi”, salva l'eccezione dei redditi immediatamente traslati sui beneficiari, tassabili in capo a questi ultimi per trasparenza, secondo un criterio simile a quello delle società di persone. La tassazione del trust con l'aliquota societaria sminuisce la progressività dell'Irpef, non essendo prevista, in quanto difficilmente praticabile, una tassazione aggiuntiva quando il reddito del trust è attribuito ai beneficiari. La regolamentazione tributaria del trust, molto improvvisata, non considera infatti che, a differenza degli enti non commerciali, in genere destinatari finali del reddito, il trust è spesso un veicolo per trasferire le relative somme a determinati soggetti c.d. “beneficiari”.

[2] ) Spesso queste associazioni  prendono in locazione immobili e strutture dalla persona fisica del promotore, o da società riconducibili a quest’ultimo, in modo da essere prive di beni su cui il fisco possa rivalersi in caso di individuazione dell’evasione IVA.

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