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Una teoria per i tributaristi

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Home Occultamento ricavi cassazione e studi di settore: la ragioneria e la stima
cassazione e studi di settore: la ragioneria e la stima PDF Stampa E-mail
Occultamento ricavi
Scritto da Raffaello Lupi   
Mercoledì 23 Dicembre 2009 08:27

Le sentenze della cassazione sugli studi di settore sono accurate, prudenti, equilibrate, ma confermano una serie di profili di teoria della tassazione. Prima di tutto la difficoltà generale, ambientale, concettuale, di coordinare la determinazione di redditi e ricavi attraverso le organizzazioni aziendali e la determinazione estimativa dove le organizzazioni aziendali non ci mancano o sono carenti. La fusione tra criteri analitici ed estimativi va fatta caso per caso, e se la teoria non riesce a fornire gli strumenti per farlo, è illusorio aspettarsi che la giurisprudenza possa supplire. La giurisprudenza deve  risolvere controversie, ed è illusorio pretendere che possa

"fare scuola", organizzare in un quadro di insieme le cognizioni, le esperienze, le sensazioni e tutta la fenomenologia generata dalla pratica. E' eccessivo pretendere questo risultato da pratici, chiamati a risolvere casi concreti, come in ultima analisi sono anche i giudici di cassazione. I giudici infatti risolvono in modo equilibrato casi concreti, e la costruzione dei concetti, "l'insegnamento" è un secondo obiettivo, specialmente quando i giudici intervengono in seconda battuta, cioè sulla correttezza dell'azione amministrativa. Se questo quadro di insieme manca, o è carente, svolto in modo didascalico, intriso di "la legge, l'agenzia, la giurisprudenza o la dottrina dice che...", i giudici hanno difficoltà a svolgere una supplenza, perchè assorbiti in altri attività. Per i giudici basta riflettere sul caso singolo e fornire sentenze equilibrate, come quelle in esame. I giudici non hanno bisogno di scomporre i comportamenti di ciascuno  e gli innumerevoli fattori che li influenzano, valorizzando appieno la dimensione umana e sociale del diritto anche in materia di tassazione. Veniamo alle sentenze, accomunate tutte dalla reiezione dei ricorsi, come è anche normale in materia di giudizio di fatto. Insomma tutte le decisioni delle CTR , alla fine, andavano bene (ne riportiamo qui le motivazioni). Due sentenze perchè avevano correttamente valorizzato la marginalità dell'attività svolta dal contribuente, con apprezzamenti di fatto non censurabili in cassazione. Un'altra aveva valorizzato correttamente l'inerzia procedimentale e difensiva del contribuente (qui aveva vinto l'amministrazione). Nell'ultima non si capisce neppure cosa facesse il contribuente e quale fosse il contenuto della sentenza impugnata: il ricorso si limitava però a chiedere l'affermazione del valore di presunzione legale dei parametri. Qui bisogna intendersi, perchè i giudici hanno avvertito che si tratta della stima della capacità economica, ed hanno correttamente rifiutato di considerare "presunzione legale", una determinazione cabalistica e meccanicistica, senza alcuna personalizzazione con riferimento alla situazione del singolo contribuente. L'idea dei giudici, sulla personalizzazione del risultato dello studio, si armonizzava meglio con l'idea di presunzione semplice, ma questo non vuol dire che l'ufficio debba costruire una autosufficiente rettifica in base alle percentuali di ricarico o alla produttività dei beni strumentali o degli addetti, alla resa delle materie prime o al consumo di energia. Se così fosse, gli studi sarebbero del tutto superflui e sarebbero vanificati, perchè l'ufficio dovrebbe sempre e comunque costruire da zero una presunzione autosufficiente. Invece gli studi sembrano essere un elemento di una presunzione semplice, cioè la sua parte preconfezionata, da valutare in base alla tradizionale attività di stima, che caratterizza da sempre l'operato degli ufffici. Questi ultimi devono insomma, ragionando per fasce di valori,  mettere in  risalto la maggiore credibilità di quanto risulta dallo studio, rispetto al dichiarato. Insomma, i giudici hanno correttamente deciso i casi, ma per mettere ordine nei concetti ci vuol altro. Ad esempio prendere atto che le determinazioni in base agli studi tentano di ricreare un "cud degli autonomi", estendendo il meccanicismo ragionieristico degli imponivbili fatti emergere dalle aziende, ai casi dove le aziende non ci sono o non sono affidabili. Prendendo atto delle due forme di tassazione, cioè quella analitico contabile, imperniata sulle organizzazioni,  e quella  estimativa, con radice nella notte dei tempi.

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