fattura elettronica ed esportazione della contabilitàLoading... Stampa
Valutazione attuale: / 3
ScarsoOttimo 
Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Martedì 06 Novembre 2018 09:18

Con l’avvicinarsi della scadenza legislativa per l'obbligatorietà della fattura elettronica si capisce sempre più che essa è stata infatti introdotta senza un retroterra sui punti di forza e di debolezza della determinazione degli imponibili come specificazioni di astrazioni economicamente rilevanti, come redditi, ricavi, costi, valore aggiunto, consumi, e patrimoni. Dopo millenni in cui queste entità furono stimate per ordine di grandezza, si è fatto opportunamente, ma inconsapevolmente riferimento ai documenti e alle scritture contabili che le aziende, emettono,ricevono e registrano ai fini della loro gestione interna. Questa “tassazione attraverso le aziende”, che ho teorizzato da ultimo qui è molto più efficiente e precisa delle precedenti stime per ordine di grandezza,a cura degli ufficii tributari; non si può però 

 utilizzare questa determinazione ragionieristico contabile anche dove non ne esistono le condizioni, creando documenti per finalità esclusivamente tributarie o condizionati da esse (1), imponendoli a chi non ne sente assolutamente il bisogno e che per questo modo perdono affidabilità. E’ un copione velleitario, da me in altra sede chiamato “esportazione della ragioneria” (2), vi cui la fattura elettronica è solo l’ultimo episodio. Ne fanno parte la “contabilità fiscale” di piccoli commercianti, artigiani e professionisti, l’idea di un loro “accertamento analitico”, le ricevute e gli scontrini, la bolla d’accompagnamento, le indagini bancarie e il mito della tracciabilità, il contrasto di interessi, gli elenchi clienti e fornitori e gli spesometri, la dichiarazione precompilata. Erano risposte istintive alla mancanza di spiegazioni scientifico sociali della determinazione degli imponibili, imputabile sostanzialmente all’accademia del diritto tributario; quest’ultima ha lasciato uno spazio vuoto, in cui si sono inserite laceranti strumentalizzazioni politiche del problema dell’evasione, e improvvisate soluzioni all’italiana, come appunto la suddetta “esportazione della ragioneria”. I relativi risultati non potevano che essere fallimentari, in quanto tasselli di un mosaico privo del disegno, che avrebbe dovuto consistere nella spiegazione scientifico sociale della determinazione degli imponibili ai fini tributari. Anche nelle organizzazioni amministrative spesso mancano le quadrature e si commettono errori, nonostante una gerarchia unitaria. Figuriamoci la confusione di replicare questa determinazione sostituendo, per piccoli commercianti, artigiani e piccole organizzazioni, il dottore commercialista esterno al direttore amministrativo interno. Già oggi, per riscontrare tutte le mancate quadrature tra documenti e inputs al fisco, generati in ambienti diversi, come gli emittenti, i destinatari, gli intermediari, le banche, i professionisti, i consumatori e i loro CAF, non basterebbe un esercito di ragionieri (3)

Su questo sfondo si comprende anche, tra le righe, quanto la fattura elettronica sia stata introdotta senza aver capito  il problema della determinazione degli imponibili e dell’evasione fiscale, collocata nelle operazioni al consumo finale, in cui si collocano i cento miliardi (probabilmente addirittura sottostimati) di mancati introiti tributari. Anzi la fattura elettronica, nelle piccole operazioni dove potrebbe esserci un qualche interesse alla fatturazione, abbassa puramente e semplicemente la soglia del “nero”, facendone insomma venir voglia per evitare le complicazioni amministrative. Solo nelle grandi aziende la fatturazione elettronica sarà ingoiata senza fiatare, diventando un altro dei cilici burocratici che fanno venire sempre più voglia di tenersi lontani dal nostro paese o di delocalizzare.

 

C’è quindi da sperare che dietro alle previsioni del decreto legge di ottobre ci siano alcuni dei dubbi sopra indicati, che poi sono semplicemente costruttivi impulsi a capire il senso delle cose, al di là del supponente, autoreferenziale e improvvisato decisionismo con cui fu introdotta la fattura elettronica, collegandovi alcuni miliardi di gettito annuo, comunicati alle istituzioni europee. La fattura elettronica ha una sua utilità per velocizzare l’intervento del fisco nel reprimere le frodi carosello IVA, giustificandosi quindi per le fatture superiori a determinati importi, che sono anche in un certo senso “moneta fiscale” per il destinatario, ai fini delle detrazioni/compensazioni. Si potrebbe quindi introdurre una “soglia quantitativa minima” sotto la quale non è obbligatoria la fattura elettronica, elaborando in parallelo una serie di parametri oltre i quali, in relazione all’attività esercitata, l’emissione di fatture con IVA oltre una certa soglia è condizionata a ulteriori particolari cautele di solidità patrimoniale. La fattura elettronica ha senso se mirata a mettere sotto controllo le filiere attraverso cui le merci arrivano al consumo finale. Vista da sola non basta, ed invece crea inutili seccature dove questa necessità non sussiste affatto, basta pensare al “lavoro economicamente dipendente” a partita IVA, o agli acquisti day by day, fino a poche migliaia di euro, dove la fattura deve rimanere libera incondizionamente. Bisogna invece mettere sotto controllo le operazioni B2B che possono incrinare successive fasi della vendita B2C e dove la fattura elettronica non basta, come nei casi  in cui un produttore vende "senza IVA" ad un "finto straniero" merci che finiranno vendute al consumo finale, oppure a finti esportatori, rompendo la continuità "versamento-detrazione"e consentendo a una catena distributiva frammentata di evadere l'IVA su tutta la filiera. Mentre in parallelo obbligano chi vende la carta delle fotocopie a fare la fattura elettronica. 

  1. 1 ) Questi condizionamenti tributari si esplicano nel contenuto dei documenti, nelle loro modalità di emissione, registrazione o conservazione.
  2. 2)Alludendo all’esportazione della democrazia in contesti dove non ne sussistono le condizioni, come non sussistono per la contraddittoria “contabilità fiscale” (Lupi, Evasione fiscale, perversione privata o disfunzione pubblica, Castelvecchi , 2108, par.2.10).
  3. 3) Un piccolo assaggio, ben noto agli addetti ai lavori, sta nelle procedure di riscontro informatico delle dichiarazioni dei redditi.
  4. 4 ) E’ invece la stima valutativa degli accertamenti induttivi a perdere rapidamente significato col passare del tempo.
 

Commenti

Per postare commenti o rispondere è necessario loggarsi.