"insegnamenti giurisprudenziali" e "Obiettiva incertezza" come "motivo di ricorso".Loading... Stampa
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Giovedì 31 Dicembre 2015 12:26

Un giurista, come studioso sociale, non critica le istituzioni, ma cerca di comprendere il loro ragionamento. L'importante però è non pensare che esse abbiano obiettivi pedagogici, come la sistematizzazione, il coordinamento, l'interpretazione dei pensieri e degli eventi della realtà; le istituzioni hanno infatti come scopi principali il consenso per la politica e la funzione svolta, per le istituzioni giuridiche. Queste ultime sono interessate a massimizzare la percezione sociale 

della funzione svolta, cercando di svolgerla nel modo più snello e possibilmente comodo; la funzione dei giudici è l'amministrazione della giustizia, con lo smaltimento delle cause, l'attribuzione deii torti e delle ragioni, nel modo che appaia meno censurabile possibile, in relazione a come la pubblica opinione sa controllarlo socialmente, come ho rilevato al par.5.3 di "diritto amministrativo dei tributi". Le istituzioni cercano di prevedere le reazioni di pubblica opinione e classi dirigenti davanti a ciò che esse scrivono, ma sanno bene che il mestiere di insegnare non spetta a loro, come impropriamente presuppone chi fa riferimento a fantomatici "insegnamenti" della corte di cassazione o della corte costituzionale. Pensare che questi organi "insegnino" equivale ad attribuire loro una funzione pedagogica; è una funzione diversa da quella di cui sono investiti, cioè di "governare" e certe volte viene nostalgia per i tempi in cui le sentenze neppure erano provviste di motivazione: quest'ultima fu introdotta in nome del "controllo sociale" , ma aggirata motivando con stereotipi o ragioni diverse da quella effettiva, rischiando di diventare un boomerang. Dietro non c'è alcun abuso, nè malizia, ma solo la difficoltà di focalizzare nitidamente, senza esporsi a critiche, le ragioni che, in tutta buona fede, spingono verso una certa decisione.  Il mestiere di insegnare spetta piuttosto agli studiosi sociali delle istituzioni, cioè ai giuristi. E' quindi avvilente vedere giuristi, o aspiranti tali, che cercano insegnamenti dai giudici anche dove i giudici hanno motivato per banale rinvio, come nella cassazione 15294/2015. Si tratta della rilevabilità dell'obiettiva incertezza, a proposito della quale un giudice di cassazione ebbe a dirmi che era una "questione di fatto" (sic!), forse confondendo l'apprezzamento che senza dubbio comporta con quello tipico del giudizio di fatto. Anche Matteo Fanni , su GT 12-2015, annotando il suddetto richiamo giurisprudenziale della sentenza 15294, semplicemente richiama la non integrabilià dei motivi di ricorso. Egli però non si pone il problema del principio generale, secondo cui "Il più contiene il meno", ribadito da una disposizione specifica, cioè l'articolo Art.8 del decreto sul contenzioso (Errore sulla norma tributaria. 1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.).

Si tratta ovviamente di contestazioni interpretative, di questioni di diritto, dove il contribuente contesta l'interpretazione normativa alla base della rettifica. Contestare  una certa interpretazione vuol dire però, a maggior ragione, contestare la sanzione che a tale interpetazione si connette. Se il contribuente sostiene la erroneità dell'interpretazione dell'Ufficio, censurandola "in toto", formula anche implicitamente la richiesta subordinata secondo cui l'interpretazione dell'ufficio, pur sufficiente a fargli pagare l'imposta, è insufficiente a giustificare una sanzione afflittiva. Quest'ultima, se non si vuole scadere nella responsabilità oggettiva, presuppone infatti un dolo o una negligenza, una coscienza o volontà. Chi obiettivamente pensa di stare adempiendo correttamente a una prescrizione di legge non merita infatti di essere sanzionato. Se si contesta l'interpretazione su cui si basa l'accertamento, la disapplicazione delle sanzioni è una parte di questa contestazione. Non si tratta quindi di un "diverso motivo di ricorso", come se si cercasse di impugnare tardivamente un recupero a tassazione non contestato nel ricorso,  ma di una implicazione naturale del motivo di ricorso originario, con cui si contestava una certa interpretazione. Ce n'è quindi abbastanza per sostenere fondatamente che la non applicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza sia rilevabile senza alcun mutamento della materia del contendere. Andando all'indietro, nella giurisprudenza citata da una corte di Cassazione giustamente autoreferenziale, troviamo solo affermazioni apodittiche come le brevi frasi che seguono, con cui cassazione 25776 liquida il tema in esame La richiesta (di obiettiva incertezza ndr) è inammissibile. Il principio invocato, invero, non significa che il giudice possa disporre la disapplicazione delle sanzioni d'ufficio, quindi senza richiesta di parte, ma solo che la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione, quando domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati, può essere accertata anche dal giudice di legittimità. Di conseguenza l'istanza dello C., a prescindere dall'accertamento del suo fondamento (involgente un giudizio sul merito, di accoglimento ovvero di rigetto), è inammissibile perché la stessa non può trovare ingresso per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Come si vede la cassazione decise d'istinto, un aspetto incidentale nell'ambito di una diversa complessa questione (nella specie si trattava di una lunghissima sentenza sull'ICI). Poi la cassazione si è attenuta a questo "precedente", con una sua legittima autoreferenzialità. Una autoreferenzialità che è del tutto comprensibile rispetto a una dottrina che ha abdicato al proprio ruolo di ragionamento e si è invischiata nella inconsiststente scientificità esteriore, tipica di riviste "senza filtro" come GT (sia detto senza offesa, perchè tanto, ora che stiamo per chiudere "dialoghi tributari" tutte le riviste sono così. 

Appendice del 1 gennaio 2016 

Se annullata imposta è automatico -> no sanzioni, è domanda implicita. Comunque colpa va accertata

 

Interpreto che concorda con fondatezza di "domanda implicita" , andando a verificare i precedenti della cassazione sono tutti petizioni di principio , e il precedente sulla domanda implicita è molto più motivato: lo allego di seguito

Sent. n. 4053 del 21 marzo 2001 (ud. del 20 dicembre 2000)
della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Carbone, Rel. Amari

Diritto - 2. Con il primo motivo del ricorso il contribuente denuncia
la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 in
relazione all'art. 360, n. 3, del codice di procedura civile.
Deduce al riguardo che nessuna domanda nuova è stata proposta in
appello in quanto l'oggetto del giudizio anche originariamente era stato
quello dell'applicabilità dell'art. 39-bis del D.P.R. n. 636/1972, il cui
richiamo normativo non costituiva domanda nuova; l'altra parte, detta
disposizione era applicabile anche di ufficio, senza necessità di
sollecitazioni da parte dell'interessato.
.........
L'Amministrazione finanziaria, premesso che l'esistenza della "prassi"
invocata dal contribuente non era stata affatto provata, eccepisce
l'inammissibilità della domanda di applicazione dell'art. 39-bis del D.P.R.
n. 636/1972 perché proposta per la prima volta nel giudizio di appello,

3. Il primo motivo del ricorso è fondato.
L'art. 39-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 attribuisce alle
Commissioni tributarie il potere di escludere, anche di ufficio e senza
sollecitazione dell'interessato, l'applicabilità delle sanzioni non penali
previste dalle legge tributarie quando la violazione è giustificata da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di
applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce (vedi Cass.
n. 2820/1995).
Non può ritenersi quindi domanda nuova in senso stretto (non
proponibile nel giudizio di appello ex art. 345 del codice di procedura
civile), ma una mera sollecitazione rivolta alla Commissione tributaria
regionale di avvalersi del potere attribuitole dalla legge, la richiesta
dal contribuente di esclusione delle sanzioni in questione............

 

Commenti

avatar dariomassi
0
 
 
ciao
Per postare commenti o rispondere è necessario loggarsi.