Società estinte: a che serve il "nosferatu tributario"?Loading... Stampa
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Sabato 21 Febbraio 2015 07:44

la morte mentale del diritto tributario, derivante dall'accademia, impedisce la discussione sui problemi sostituita da una sbrigativa critica alle vecchie regole, e dall'invocazione di "nuove regole", indirizzata all'"onnipotente legislatore". Le questioni restano così sempre al punto di partenza, come quella dell'estinzione della società, sostanzialmente equiparata, dalla Cassazione, alcuni anni or sono, alla morte della persona fisica. Considerando quindi la società estinta "come morta", le citazioni a giudizio e gli atti impositivi

dell'Agenzia delle Entrate sarebbero stati inesistenti ove intestati alla società, ed avrebbero dovuto essere invece intestati ai soci; questi ultimi erano infatti responsabili nei limiti dei beni ricevuti .

Per l'amministrazione finanziaria, però, questa impostazione "successoria" avrebbe reso necessario individuare da subito i soci delle società estinte, notificando loro gli atti di accertamento "pro quota", nei limiti di quanto cioè ricevuto da ciascuno. Per gli uffici tributari era un appesantimento procedurale rispetto al passato, dove in una prima fase il debito veniva richiesto alla società, quantunque estinta; per questo l'Agenzia delle entrate è probabilmente intervenuta per promuovere la modifica normativa recente. Di questo intervento è però difficile capire l'effettiva utilità per gli uffici tributari. La norma assomiglia molto alla possibilità degli uffici tributari di notificare agli eredi che non abbiano notificato le loro generalità agli uffici tributari, gli accertamenti intestati al defunto nell'ultimo domicilio di quest'ultimo (art.65 decreto 600-1973). Rispetto a quest'ultima disposizione, quella in tema di società estinte è però probabilmente un palliativo, considerando anche le successive fasi procedurali necessarie per portare a buon fine la riscossione dei crediti tributari in esame. La notifica degli atti di accertamento alla società "estinta", è infatti solo un primo passo per il recupero del credito tributario. La società estinta è infatti per definizione priva di risorse, in quanto liquidata e cancellata dal registro delle imprese. Occorre per definizione un ulteriore passaggio per la riscossione dei crediti tributari, facendo valere la responsabilità dei soci in base all'art.36 del decreto 602/1973, sulla riscossione delle imposte. Mentre per gli eredi delle persone fisiche, come indicato sopra, la notifica nell'ultimo domicilio del defunto è sicuramente efficace, lo stesso non vale per i soci di società estinte, in base al quadro esistente prima della legge di stabilità, e su cui quest'ultima non è intervenuta. Non è stato insomma sancito che l'accertamento notificato alla società estinta ha effetto nei confronti dei suoi soci, dei liquidatori etc., ed è proprio verso costoro che dovrebbe essere intentata l'azione erariale di recupero. Non si vede quale sia il vantaggio sostanziale per gli uffici, in questa prospettiva, della possibilità di notificare l'accertamento alla società estinta. L'intervento normativo sarebbe stato migliorativo, per gli uffici tributari, se avesse sancito le condizioni per l'opponibilità ai soci e ai liquidatori, ai fini della loro responsabilità, dell'accertamento notificato alla società estinta. Si sarebbe quindi dovuto sancire che i responsabili dei debiti tributari della società avevano l'obbligo di individuare un rappresentante comune , da comunicare agli uffici tributari, presso il quale questi ultimo avrebbero dovuto notificare gli accertamenti da loro impugnabili. Aver mantenuto invece in vita il simulacro della società non agevola, ma addirittura ostacola, l'attività di recupero del credito tributario nei confronti dei soci e dei liquidatori. Secondo consolidata giurisprudenza infatti, il diritto di difesa del contribuente responsabile in solido per le imposte dovute da altri contribuenti non può essere compresso a tal punto da impedire loro di contestare le risultanze dell'accertamento resosi definitivo in capo al contribuente che sia anche debitore principale. In sede di esecuzione coattiva nei loro confronti, quindi, i soci o i liquidatori potranno comunque far valere , in omaggio al loro diritto di difesa, qualsiasi eccezione che avrebbe potuto far valere la società. Serve a poco quindi, agli uffici tributari, considerare la società estinta come tributariamente "non morta" per effetto della legge di stabilità, ai fini della possibilità di essere destinataria di un accertamento. Quest'ultimo andrà infatti ripetuto, de iure condito, in capo ai soci o ai liquidatori, per farne valere la responsabilità sopra indicata, ai sensi dell'art.36 del decreto sulla riscossione delle imposte sui redditi. L'artificioso mantenimento in vita della società ai fini della notifica dell'accertamento agevola nell'immediato la notifica degli atti impositivi, ma non modifica le lungaggini del precedente schema relativo alla liquidazione, di diritto o di fatto, delle società di capitali. Le innovazioni legislative del 2014 sfiorano i nodi appena indicati, ma non li affrontano; ad esempio per quanto riguarda il soggetto legittimato ad impugnare, l'ipotesi di usare l'ultimo dei liquidatori non vale a responsabilizzare i soci assegnatari di beni sociali, che quindi andranno comunque accertati personalmente, come conferma l'art.36 del decreto 602 a proposito della necessità di un atto motivato da notificare ai sensi dell'art.60 del decreto sull'accertamento delle imposte sui redditi, e che quindi anche sotto questo profilo si conferma distinto dall'atto di accertamento riguardante la società estinta, cui si riferisce il comma 4 del dlgs 21 novembre 2014 , sopra citato. Non si comprende insomma perché insistere a considerare fiscalmente "non morta" una società senza più attivo patrimoniale quando i veri problemi riguardano la gestione della pretesa fiscale spostata su liquidatori e soci.

Commenti

Per postare commenti o rispondere è necessario loggarsi.