Ero abituato a scrivere che l'informazione non può sostituire i deficit di formazione, ma la mancanza di formazione rischia di avviare lun circolo vizioso di sensazionalismo e di appiattimento sulla quotidianità, che confondere le idee dei lettori. Non per colpa di qualcuno, ci mancherebbe altro, ma semplicemente perchè deve scrivere qualcosa tutti i giorni, e a questo rischio non si sottrae l'articolo riportato in calce su
una commissione tributaria che ha sollevato questione di costituzionalità della mediazione fiscale, per una serie di banali luoghi comuni che testimoniano la mancata comprensione dell'istituto come "filtro amministrativo". La commissione lamenta che l'organo di mediazione non è terzo? E allora? E' contenzioso amministrativo , mica giurisdizionale! Comunque, ecco qui l'ordinanza commentata e ci scriveremo presto in modo più meditato su dialoghi 1-2013. Il sole, pur di fare un titolo, ci ricama sopra, così riempie un paio di colonne e vai così. tanto per riempire lo spazio. Cosicchè da vent'anni , o più, l'esigenza dell'informazione di "fare notizia" ostacola la formazione e la condivisione dei concetti. Solo che a forza di articoletti sul giornale non si fanno passi avanti verso la razionalizzazione, anzi si va indietro, fino all'implosione del diritto tributario su se stesso. All'implosione spingono anche sproloqui che non dicono nulla, ma apparentemente in tema, come quelli di demita sul sole o questo allegato sullo stesso giornale.
Va bè, nulla di male, domani sarà carta per accendere il camino, come scriveva un giornalista di rango, però oggi è "parlare senza dire nulla" che "giorno dopo giorno intossica", rende tutto problematico, disaffeziona i lettori, disorienta l'ambiente. Va bene che la stampa deve rappresentare anche la società però la confusione cresce. Non è colpa di nessuno, ma in materia tributaria siamo davvero sull'orlo dello spappolamento mentale e dell'atrofia cerebrale. Forse non è nemmeno colpa dell'accademia, rispetto al cui fallimento , massima espressione del malessere generale delle "scienze sociali", non ci sono "piani b". Se non il tentativo di riaggregare una comunità scientifica costruita sui contenuti. Noi ci stiamo provando.
Il Sole-24 Ore del lunedi - 2013-03-11 - Pag. 7 Vedi ritaglio giornale » Fisco IL CONTENZIOSO
Mediazione all'esame di costituzionalità La Consulta dovrà valutare la legittimità del filtro obbligatorio per le mini-liti con le Entrate
Testo Suggeriti
Marco Mobili Giovanni Parente
Mancanza di un organo terzo. Limitazione del diritto di difesa. Discriminazione per l'applicabilità solo alle contestazioni dell'agenzia delle Entrate. E per di più fino alla soglia di 20mila euro. È un atto d'accusa in quattro punti quello stilato dai giudici della Commissione tributaria provinciale di Perugia nei confronti della mediazione fiscale entrata in vigore poco meno di un anno fa. Un'ordinanza depositata da pochi giorni e che chiama in causa la Corte costituzionale. Toccherà ora alla Consulta decidere sulla legittimità della procedura obbligatoria, che nei primi otto mesi di vita ha permesso di evitare già 12mila liti (circa il 50% di quelle esaminate). Si materializza così una sorta di maledizione della mediazione che ha già portato a una bocciatura di quella civile lo scorso novembre per «eccesso di delega», come ricorda proprio l'ordinanza di Perugia. Facciamo un passo indietro. Le contestazioni (avvisi di accertamento ma non solo) emesse dall'agenzia delle Entrate fino a 20mila euro di valore e consegnate al contribuente dal 2 aprile scorso richiedono un passaggio obbligatorio: bisogna presentare un reclamo con o senza una proposta di mediazione e solo se l'ufficio preposto del Fisco (differente da quello che avrà emesso l'atto) non accoglie l'istanza si può ricorrere alla giustizia tributaria. E qui cominciano i rilievi dell'ordinanza del collegio perugino, che intravede conflitti con ben tre articoli della Costituzione e rimarca un utilizzo dell'istituto «in modo erroneo e illogico». Il primo problema è che l'organo chiamato a decidere fa comunque parte della stessa amministrazione, mentre «deve essere estraneo alle parti - spiega il provvedimento -: in sostanza non può essere mediatore una delle parti, anche se costituito in ufficio autonomo». Una questione, del resto, sollevata da professionisti ed esperti sin da subito e che segnava la distanza rispetto alla mediazione civile svolta, invece, davanti a un organo terzo. L'altra questione rilevante è che l'obbligatorietà dell'iter finisce per comprimere il diritto di difesa del contribuente, che può rivolgersi al giudice solo una volta che siano trascorsi 90 giorni e non gli sia stato comunicato l'accoglimento del reclamo o della proposta di mediazione. Una tempistica non sincronizzata - come fa notare la Ctp alla Corte costituzionale - con i nuovi accertamenti, che diventano titoli esecutivi dopo 60 giorni dal mancato pagamento. In pratica, il contribuente non può effettuare tempestivamente il ricorso che si concretizza non solo con la presentazione all'ufficio impositore, ma anche con il deposito della copia presso la Ctp, «perché deve aspettare l'esito del suo reclamo o della mediazione». Allo stesso tempo, poi, deve pagare perché l'avviso di accertamento è esecutivo. E, come se non bastasse, l'impossibilità di presentare ricorso inibisce anche la richiesta della sospensiva. Gli altri due effetti distorsivi sono connessi all'ambito di applicazione. La limitazione alle sole pretese avanzate all'agenzia delle Entrate fa sì che i destinatari di contestazioni da altri enti finiscano con l'«avere una maggiore tutela giuridica». Così come quelli a cui le Entrate contestano una presunta evasione oltre i 20mila euro: possono rivolgersi direttamente alla giustizia tributaria e sfruttare la chance della sospensiva degli effetti dell'accertamento. Un atto d'accusa chiaro, insomma, che può mettere in salita la strada per uno strumento nato per ridurre il contenzioso. @m_mobili @par_gio © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Commenti
A me sembra che questa cd. mediazione sia un modo per "costringere" gli Uffici a valutare, sia pure in extremis, profili anche empirici sulla determinazione della ricchezza (nonché della tenuta in giudizio della tesi accertativa, perché no) che in condizioni di maggior serenità ambientale dovrebbero esser presi in considerazione in sede di contraddittorio, ovvero in sede di adesione. Curiosamente la mediazione (che ha dato più di qualche risultato sia in termini di gettito che di deflazione del contenzioso) tra l'altro in certi casi "duplica" ed anticipa il contraddittorio per l'adesione; con la differenza che questo si fa con gli stessi accertatori.
Davvero non si vede perchè accanirsi ora su un istituto che rappresenta una soluzione apprezzabile per quanto di certo non definitiva ad un problema che ha soprattutto radici culturali. Per parte sua, il contribuente dovrebbe tra l'altro avere tutto l'interesse a spiegare le proprie ragioni all'autorità pubblica di riferimento (il Fisco appunto) invece di essere direttamente rimpallato sui Giudici.