pex: ma quale sconto? Ancora sensazionalismo deformanteLoading... Stampa
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Tassazione societaria
Scritto da Raffaello Lupi   
Sabato 30 Marzo 2013 07:32

Ecco un altro caso in cui, nel commentare una circolare sulla "pex" chi "informa" perde una buona occasione per "formare" , anzi indulge ai soliti sensazionalismi e traduce in chiave di "politica economica" meccanismi diretti alla determinazione della ricchezza ai fini tributari. Non è una questione di contenuto dei commenti, che vanno benissimo sui temi settoriali analizzati dagli autori. Il problema è squisitamente giornalistico, cioè "il lancio", dove "pur di fare notizia distorco la sostanza, perchè "così suona meglio". Si parte in prima pagina con

lo  strillo "fisco e start up la pex aiuta le partecipazioni delle imprese innovative". E se invece fosse una start up di pulizie domestiche, di facchinaggio o di vendita di carciofi deve essere penalizzata perchè non è "innovativa"? Striscia , tra le righe di "norme e tributi" la solita vena di politica economica, di meritevolezza imprenditoriale, che non spetta al fisco. Il massimo di confusione sta nel titolo che parla di "sconto pex" accreditando l'idea che la pex serva a "fare uno  sconto" per motivi di politica economico -industriale. Il titolo è  fatto dai giornalisti per costruire un pò di interesse sul tema, non certo dall'amico ferranti, autore dell'articolo, che parla serenamente di aspetti  tecnici. Senza però chiedersi il motivo di questo  benedetto "doppio regime di circolazione delle partecipazioni", domanda che non si pone neppure la circolare dell'agenzia , dietro la quale si vede però abbastanza chiaramente (anche se il giornale non lo scrive) la consapevolezza, da parte dei funzionari estensori che la pex è un meccanismo di coordinamento tra due criteri di tassazione , dei soci e della società. L'ipotesi di lavoro per spiegare il mancato riconoscimento della pex per le società non operative è la loro mancata attitudine a produrre reddito e quindi il venir meno del presupposto logico secondo cui l'attenuazione della tassazione "al piano di sopra" si giustifica con una tassazione "al piano di  sotto". L'esistenza di una seria preordinazione all'attività produttiva di reddito (start up) salvaguarda i presupposti logici della pex, come del resto il pagamento di un prezzo da parte dell'acquirente, che autolegittima per certi versi  il meccanismo: perchè mai l'acquirente dovrebbe  pagare un prezzo per qualcosa che non può produrre reddito? La risposta è "per fare un favore al socio" , camuffando da acquisto  della partecipazione un compenso di altro tipo. Se però si tiene conto che il prezzo  pagato  dall'acquirente non è "fiscalmente spendibile" in termini di deduzione, i motivi di preoccupazione diminuiscono fortemente. Certo, si potrebbe qualche volta camuffare una tangente da acquisto  di una partecipazione. Ma spesso, se le cose stanno così, il venditore si limita a non dichiarare, sparire senza pagare ires, disinteressandosi allegramente della spettanza o meno della pex.  Insomma, valeva la pena di questo  can can , di intrecci "esenzione si , esenzione no", in un paese dove la c.d. "stampa specializzata" non solo non riesce a risolvere i problemi, ma neppure a impostarli correttamente, svilendo la pex  ad una banale agevolazione fiscale all'innovazione, tanto per "valorizzare la notizia"? La pex diventa un'agevolazione fiscale così la parte di "Norme e tributi" del  sole 24 ore ci  costruisce meglio la pagina. Risultato  pratico accertativo: moltiplicazione di accertamenti in cui  , per vari motivi pretestuosi, l'agenzia delle entrate nega l'applicazione della pex , partendo dall'idea che è un "beneficio" , una agevolazione: le imprese, sul fisco,  ringrazino il loro giornale. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. 

 

Il Sole-24 Ore - 2013-03-30 - Pag. 17

Sconto Pex anche per le start-up
Il «premio» spetta se le attività preparatorie configurano già l'inizio dell'impresa

Gianfranco Ferranti

La plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in una società con una lunga fase di start up può fruire dell'esenzione se è stata già avviata l'attività produttiva prevista dallo statuto. Per le immobiliari di gestione è possibile applicare la Pex se i ricavi derivanti dalla "gestione attiva" superano i canoni di locazione. La disciplina delle società di comodo è autonoma da quella della Pex. Sono questi i principali chiarimenti forniti dal l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 7/E di ieri in merito al requisito della commercialità dell'attività svolta dalla società partecipata, previsto nell'articolo 87, comma 1, lettera d), del Tuir ai fini dell'applicazione dell'istituto della participation exemption. La circolare ha, inoltre, risolto alcuni dubbi che si erano posti in ordine ai requisiti della residenza della società al di fuori dei "paradisi fiscali" e del periodo minimo di possesso della partecipazione.
L'articolo 87, comma 1, lett. d), del Tuir stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, in quanto esenti nella misura del 95%, la plusvalenze relative a partecipazioni in possesso, tra gli altri, del requisito dell'esercizio, da parte della società partecipata, di «un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55» dello stesso Tuir. Tale requisito deve sussistere ininterrottamente almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al momento del realizzo della plusvalenza. Nella circolare n. 7/E è stato precisato che la detta condizione si verifica se l'impresa dispone della «capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alla specificità dei settori economici di appartenenza», mentre il conseguimento di ricavi costituisce a tal fine un indicatore utile ma non essenziale.
Numerose contestazioni sono insorte in questi ultimi anni in merito alla possibilità di avvalersi dell'esenzione anche se la società ha svolto, nel detto "triennio", attività propedeutiche all'avvio della vera e propria attività produttiva (studi preparatori, ottenimento di autorizzazioni, ricerche di mercato ecc.). L'Agenzia ha affermato che il periodo di avvio dell'attività è idoneo a configurare il presupposto dell'agevolazione soltanto se l'attività d'impresa è iniziata prima della cessione della partecipazione ovvero se le attività di natura prodromica configurano già l'inizio dell'attività (come nei casi delle concessionarie di opere pubbliche, per le quali la progettazione realizza già l'oggetto sociale, e dell'attività di ricerca svolta da una società operante nel settore energetico).
Non si può, però, in ogni caso fruire della Pex se si verifica, prima della cessione, una fase di inattività non momentanea ma che comporta un depotenziamento dell'attività, tale da configurare una liquidazione di fatto della stessa.
Era, inoltre, sorto il problema di identificare i criteri in base ai quali è possibile ritenere che l'attività di gestione esercitata dalla società immobiliare non sia "passiva" bensì prevalentemente "attiva", come già richiesto in precedenti pronunce per considerare commerciale anche tale attività. L'Agenzia ha ritenuto che l'attività sia commerciale se i ricavi derivanti da servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare con finalità diverse dal mero godimento dello stesso risultano di importo superiore a quelli relativi ai canoni di locazione. Se il canone è stabilito in modo unitario va fatto riferimento alle rilevazioni delle quotazioni Omi. Il contribuente può, in ogni caso, fornire la prova contraria in merito alla significatività dei servizi resi anche se i proventi della gestione attiva sono di importo inferiore a quello dei canoni di locazione.
In merito ai rapporti tra la disciplina delle società di comodo e quella della Pex è stato evidenziato che l'unico elemento comune è quello riguardante l'effettivo svolgimento dell'attività d'impresa. Non esiste, però, alternatività o prevalenza di una disciplina rispetto all'altra, in quanto la loro applicazione è concorrente. La Pex può, quindi, non spettare anche se sono dichiarati ricavi di importo superiore a quello presunto ovvero se ne può fruire anche se non è superato il test di operatività.
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I requisiti per l'esenzione
01 | IL PERIODO
Il periodo di ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione dà diritto all'esenzione Pex
02 | LA CONTINUITÀ
Il calcolo del periodo non si interrompe in presenza di contratti in cui il trasferimento di proprietà della partecipazione ha solo esigenza di garanzia (come nel pegno regolare) e se ai fini fiscali non c'è – ai sensi dell'articolo 94, comma 2 del Tuir – alcun trasferimento di titolarità (come per le cessioni derivanti da contratti di pronti contro termine,
di riporto o di finanziamento in
valori mobiliari)
03 | L'INTERRUZIONE
Il periodo s'interrompe per i soggetti Ias con la riclassificazione di uno strumento finanziario in un'altra categoria prevista dallo Ias 39, che assume rilievo fiscale;
si applica, in caso di movimentazione di partecipazioni acquisite alla medesima data, classificate in parte nell'attivo immobilizzato e in parte nel circolante e successivamente trasferite da un comparto all'altro, considerando, a parità di condizioni, prioritariamente fuoriusciti i titoli iscritti in origine nel circolante, in quanto destinati, per natura, alla negoziazione. Questo criterio Lifo si applica, quindi, considerando cedute per prime le partecipazioni prive dei requisiti dell'esenzione

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