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Home Tassazione internazionale L'accertamento da voluntary è impugnabile senza perdere i benefici?
L'accertamento da voluntary è impugnabile senza perdere i benefici? PDF Stampa E-mail
Tassazione internazionale
Scritto da Stefano Carmini, RL   
Giovedì 07 Gennaio 2016 22:07

Dopo la scadenza del termine per la "voluntary disclosure", chi ha presentato istanze e relazioni attende ora l'atto di contestazione, il formale invito al contraddittorio e, poi, l'accertamento che, eventualmente, concluderà il procedimento di adesione, previsto dal D.Lgs n. 218/1997. Ma che cosa succede se il contribuente ritiene erronea e/o illegittima, la determinazione dell'Agenzia? Anche qui la legislazione trae in inganno, in quanto sembrerebbe che

l'Art. 5 quinquies della L. 186/2014 e come indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13.2.2015, impedisca il perfezionamento della procedura "In caso di mancato versamento" delle imposte liquidate, e quindi mancata produzione degli effetti premiali amministrativi, e, soprattutto, penali. La soluzione è senz'altro corretta in caso di immotivato rifiuto di pagamento, che concreta una "non collaborazione", ma non quanto costruttivamente il contribuente faccia valere un errore dell'Agenzia nel calcolare le imposte e le sanzioni dovute, applicando male le norme vigenti e/o anche solo, più banalmente, commettendo errori di calcolo (inutile fare, in questa sede, una rassegna sugli specifici effetti in relazione ai quali potrebbe esserci divergenza di vedute nell'applicazione delle norme vigenti, tra contribuente e Ufficio, essendo davvero molto varia la casistica).

Ebbene, in una simile situazione, tutt'altro che irrilevante e/o improbabile, da cui potrebbe derivare una determinazione del quantum dovuto profondamente diversa da quella prospettata al contribuente dal proprio professionista, occorre chiedersi cosa accada ove il contribuente impugni l'accertamento e/o l'atto di contestazione, come ormai è stato riconosciuto possibile, avanti alla Commissione Tributaria competente. Appare fondatamente sostenibile la possibilità del  contribuente, che ha solo fatto valere il proprio buon diritto, di  invocare comunque gli effetti premiali, versando quanto dovuto come risultante dalla "riscossione frazionata" applicata a tutti gli ordinari accertamenti, com'è anche quello in esame.
La questione non mi pare (salvo errore e/o disattenzione) sia stata oggetto di chiarimenti ufficiali e/o anche solo di commenti, pur essendo, a mio avviso, situazione meritevole di attenzione e assolutamente non banale nelle sue possibili, molteplici, implicazioni.
Ove si consentisse la produzione degli effetti premiali, occorrerebbe chiedersi se a tale fine sia richiesto il versamento tempestivo (nell'osservanza cioè dei termini previsti dalla L. 186/2014) di quanto ritenuto come dovuto dal contribuente (a prescindere dalla liquidazione, ritenuta erronea, effettuata dall'Agenzia), ovvero se sia sufficiente il versamento di quanto eventualmente dovuto ex lege, in base alle suddette regole di riscossione provvisoria, in pendenza di contenzioso post accertamento (infine ritenuto illegittimo), con versamento integrale (o possibile rimborso del maggior importo eventualmente versato e successivamente ridotto) all'esito del giudizio tributario così instaurato. Si potrebbe obiettare che, in tale ipotesi, il contribuente in questione potrebbe paradossalmente risultare avvantaggiato, nei tempi di versamento, rispetto al contribuente che, invece, ha ricevuto dall'Agenzia la liquidazione corretta del dovuto (si potrebbe immaginare l'applicazione di interessi a tassi adeguati, per neutralizzare tale effetto, ma manca una norma ad hoc).
D'altro canto, ove, invece, si escludesse l'effetto premiale in dipendenza di un accertamento e/o di un atto di contestazione illegittimo e/o erroneo da parte dell'Agenza, tali atti, benché contra legem, parafrasando i ben noti film sulla mafia, assumerebbero la natura di "offerte che non si possono rifiutare" ... e questo, obiettivamente, mi pare strida anche solo con l'idea di Stato di diritto. Lancio il sasso, vediamo che si dice. 

Avete voluto l'accertamento? Adesso pedalate! (RL) 

Mi pare ineccepibile subordinare il perfezionamento di procedure già definite, come l'accertamento con adesione, al versamento dell'imposta. Mentre sarebbe un atto di fede subordinare al versamento dell'imposta una procedura avente ad oggetto somme che l'ufficio deve ancora determinare. Nell'adesione, prima si concorda , poi si versa e se non si versa si perdono le riduzioni da concordato. Nella voluntary, dove prima si dichiara, senza autoliquidare e poi si attende l'accertamento, se questo è erroneamente calcolato rispetto ai presupposti  indicati dal contribuente , l'impugnazione è l'unica strada compatibile con lo stato di diritto. 

Commenti da twitter 

Stefano Capaccioli ‏@s_capaccioli 8 h8 ore fa 
@RaffaelloLupi unica strada e' solve et repete
Raffaello Lupi ‏@RaffaelloLupi 7 h7 ore fa
@s_capaccioli ricorri contro l'accertamento eccessivo da voluntary e lo paghi all'unisono, come diceva Verdone...mi sembra sensato

Andrea Giovanardi ‏@giovanardiandre 1 h1 ora fa
.@RaffaelloLupi evidenziato il problema in comm. finanze il 5 marzo 2014, con relazione scritta. Nessuno ha voluto metterci mano..@RaffaelloLupi l'aggravante è che se ctrb impugna non scattano esimenti penali e quindi partono procedimenti penali in ragione autodenuncia

Giuseppe Gargiulo ‏@ggargiulo3 1 h1 ora fa
@RaffaelloLupi e' sensato, ma credo che x non perdere i benefici l'unica soluzione sicura è versare e poi fare istanza rimbor e poi contenz.

Antonio Tomassini ‏@Anto_Tomassini 2 h2 ore fa
@RaffaelloLupi non sei d'accordo 1 fai adesione 2 ricorso.Esimenti penali no pure in adesione se no paghi no attenuanti.VD sistem.soloun acc

 

Commenti

avatar camini16
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La soluzione del solve et repete non mi pare da escludere, ove si definisca l’accertamento in adesione (aderendo all’invito o previo contraddittorio), stante il chiaro disposto dell’Art. 2, comma 3, del D. Lgs. 218/97.
Occorrerebbe, dunque, immaginare di essere costretti a versare per intero (imposte, interessi e sanzioni) quanto richiesto dall’Ufficio e poi ottenere il rimborso dell’indebito, all’esito del giudizio (se favorevole), ma, in ogni caso, perdendo le agevolazioni in termini di riduzione delle sanzioni, poiché esse sono previste solo in caso di adesione, che, in questo caso, non c’è stata solo perché l’accertamento dell’Ufficio era illegittimo.
In pratica, se si ha la sfortuna di capitare sotto un funzionario che non conosce il suo mestiere, si può subire un gravissimo, insensato, pregiudizio.
La soluzione dovrebbe essere quella di poter ottenere le medesime riduzioni delle sanzioni su quanto dovesse risultare legittimamente dovuto, all’esito del giudizio stesso (se favorevole), perché, tutto sommato, si tratta di una riliquidazione delle imposte che deriva da una dichiarazione spontanea (la quale merita un apprezzamento), perdendo, invece, ogni effetto premiale, in caso di integrale soccombenza.
avatar camini16
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Errata corrige del commento precedente

La soluzione del solve et repete mi pare da escludere, ove si definisca l’accertamento in adesione (aderendo all’invito o previo contraddittorio), stante il chiaro disposto dell’Art. 2, comma 3, del D. Lgs. 218/97.
Occorrerebbe, dunque, immaginare di essere costretti a versare per intero (imposte, interessi e sanzioni) quanto richiesto dall’Ufficio e poi ottenere il rimborso dell’indebito, all’esito del giudizio (se favorevole), ma, in ogni caso, perdendo le agevolazioni in termini di riduzione delle sanzioni, poiché esse sono previste solo in caso di adesione, che, in questo caso, non c’è stata solo perché l’accertamento dell’Ufficio era illegittimo.
In pratica, se si ha la sfortuna di capitare sotto un funzionario che non conosce il suo mestiere, si può subire un gravissimo, insensato, pregiudizio.
La soluzione dovrebbe essere quella di poter ottenere le medesime riduzioni delle sanzioni su quanto dovesse risultare legittimamente dovuto, all’esito del giudizio stesso (se favorevole), perché, tutto sommato, si tratta di una riliquidazione delle imposte che deriva da una dichiarazione spontanea (la quale merita un apprezzamento), perdendo, invece, ogni effetto premiale, in caso di integrale soccombenza.
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