Quando il socio prende i soldi e la società scappa (all'estero) Stampa
Scritto da Administrator   
Mercoledì 15 Giugno 2011 00:00

La retata della procura di roma su imprenditori e professionisti che depauperavano le società e poi le trasferivano all'estero, per ostacolare le indagini e gli accertamenti fiscali, sono  state in parte superflue e in parte utili. Superflue perchè forse il fisco avrebbe potuto contrastare il fenomeno con la teoria della "liquidazione di fatto", applicando l'art.36 del decreto 602 sulla riscossione, e perseguendo il "socio burattinaio" che aveva prelevato  indirettamente utili in nero. Però la strada della liquidazione di fatto non è

semplice , soprattutto quando il socio  inserisce come amministratore un prestanome, e anche come procuratore. Certo, è possibile scoprire chi  era il vero dominus attraverso le controparti, perchè le trattative erano condotte da lui, cui il fisco si potrebbe rivolgere con l'articolo 36 del 602 sopra citato, in qualità di amministratore di fatto. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, inteso come raccolta di prove. E quindi è giusta l'azione della procura , visto che i soggetti in esame si sono resi responsabili di un vero e proprio  ostruzionismo alle indagini e ai controlli fiscali, che si inaspriscono così sulle questioni relative alle ricchezza palese. Nel frattempo er sor Cesaroni, rispettabile imprenditorastro, spera prima di tutto di non subire controlli, poi di ammorbidirli, poi di non aver nulla da perdere e infine di trincerarsi dietro la fuga all'estero della società. Con una clamorosa conferma che la società è uno schermo, diverso dall'azienda, e che si può sostiuire enne volte. Magari con i dipendenti che sono sempre gli stessi, in capo a una società senza una lira, e con solo dipendenti, che li affitta a una operativa, che ha solo i ricavi, mentre un'altra ha solo gli immobili. L'operativa cambia in continuazione, opera per un anno e poi, invece di sparire, si rifugia in Bulgaria. O meglio sparisce in Bulgaria. E' difficile che il fisco risalga al burattinaio. Però se ci risale è bene sbatterlo in galera e buttare la chiave.....perchè questi non sono normali produttori di ricchezza, che si limitano a nascondere al fisco i propri introiti, e per i quali vale la massima secondo  cui "le tasse si pagano quando qualcuno le richiede". Ma sono in buona parte, "aziendine" , che sanno di essere visibili, che hanno  alcune rigidità amministrative, sanno che qualcuno potrebbe chiedere loro le imposte, e allora alzano cortine fumogene. Vabbè, dopotutto  è gente che ci vende merci, ci fa servizi,  e non vale la pena di infierire. La prima risposta dello stato non può essere un tintinnare di manette...però facciamo la faccia feroce, almeno  un pochino. Perchè se no la tentazione viene, l'uomo è cacciatore, e l'homo oeconomicus e' larvatamente un evasore...

 

Commenti

avatar FaGal
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...art. 36 Dpr 602/73....mi sono sempre posto una domanda banale...il dpr 600/1973 prevede dei termini iniziali e finali di decadenza della potestà impositiva dell'Ufficio....ma per l'applicazione della disciplina in questione quali termini sono applicabili?
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