dal legalistico-processuale all'amministrativistico economico: un attimo di pazienza |
Teoria della tassazione | |||
Scritto da Raffaello Lupi | |||
Mercoledì 20 Giugno 2012 06:58 | |||
Un attimo di pazienza, per qualche giorno i post rallenteranno, in quanto stiamo creando la cornice per inserire tutti gli episodi particolari che commenteremo su questo sito, prendendo atto che è fallita l'impostazione "legalistico-processuale" del diritto tributario, che deve tornare al più presto, nell'interesse degli operatori e nell'interesse del paese, ad una sana impostazione di "Diritto amministrativo dei tributi". Sto quindi predisponendo un volume con questo titolo, di cui metto qui l'indice provvisorio. E' finalmente l'addio alla spiegazione , ancorchè scritta bene, dei materiali normativo-dottrinali, Quindi i posts si diraderanno per un pò, in attesa di questa nuova cornice in cui contestualizzarli. E poi riproporli su Dialoghi, di cui il terzo numero uscirà un pò in ritardo per questo motivo. Ma bisogna dare una cornice al contingente, altrimenti andremo avanti all'infinito commentando una attualità che divora se stessa.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Giugno 2012 07:16 |
Commenti
Come il diritto tributario ha regole sostanziali che hanno una loro "autonomia" (purtroppo meno valorizzata dalla dottrina di quanto sarebbe opportuno), sebbene spesso siano mutuate da altre scienze giuridiche ed economiche che necessariamente lo influenzano, allo stesso modo il diritto amministrativo dei tributi non deve ritornare ad essere un ramo del diritto amministrativo.
Per provare ad esemplificare quello che intendo: il criterio di buona fede e correttezza nel rapporto con il contribuente é un principio che ha matrice civilistica. Nessuno si sogna di immaginare il rilascio di una licenza o l'accertamento tecnico di una fattispecie da parte di un ente locale basato sulla buona fede. La buona fede é un concetto civilistico che attiene alla correttezza del comportamento tra due parti legate da un rapporto che nell'ambito privato riposa su un contratto, in quello tributario su regole dettate dal legislatore e sulle interpretazioni ufficiali che ne da una parte attraverso i propri atti.
Il diritto al contraddittorio cioé il diritto di difesa del contribuente prima che venga emesso un atto o prima che sortisca conseguenze definitive (che spieghi la propria efficacia provvedimentale, come direbbe un amministrativis ta) é un principio cardine dell'ordinament o fiscale di ogni Paese che é stato sconosciuto al diritto amministrativo italiano fino al 2005, quando con la L. 15/2005 il Legislatore ha innovato il procedimento amministrativo prevedendo un diritto di difesa anteriormente all'adozione del provvedimento (art. 10bis L. 241/90).
Quindi anche per la richiesta delle imposte vanno elaborati concetti ed analisi che tengano conto, sotto il profilo interpretativo, delle peculiarità del diritto tributario, evitando appiattimenti sulle regole amministrative generali