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Home Controlli e contenzioso Nessun valore è assoluto: neppure il contraddittorio
Nessun valore è assoluto: neppure il contraddittorio PDF Stampa E-mail
Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Sabato 12 Dicembre 2015 11:31

Il diritto è anche ricerca di compromessi tra principi e valori, che dovrebbe spettare agli studiosi, anche partendo dal presupposto che i valori vengono in considerazione simultaneamente, anche con intensità diverse, e quindi parlare di "valori assoluti" è improprio sul piano della metodologia delle scienze sociali. Se non sono valori assoluti a certe condizioni neppure la vita, e neppure la libertà , anche il contraddittorio amministrativo deve essere per lo meno contestualizzato. Se gli studiosi  neppure colgono ii profili da contemperare, l'intervento della cassazione, con l'allegata sentenza sul contraddittorio preventivo, è per definizione inadeguato, anche se

condivisibile nel caso specifico.  C'è però anche la conferma che la cassazione non sistematizza concetti, ma risolve casi: la lunga motivazione della sentenza consiste in  un elenco di precedenti della corte, variamente contestualizzati, ma riferiti a fattispecie in parte diverse. Sembra consolidarsi l'idea che la disposizione dello statuto sulla possibilità di deduzioni difensive ai processi verbali non significa che i processi verbali vadano effettuati comunque, anche per le indagini "a tavolino", che si svolgono davanti allo stesso ufficio impositore. A questo punto, non è che l'obbligo di contraddittorio è irrilevante, ma si realizza nell'interlocuzione con l'ufficio in sede di presentazione dei documenti, come nel caso in esame. E' invece molto più grave il caso in cui le indagini si svolgono presso terzi, ed il contribuente non è oggetto di richieste d'informazioni, può ricevere una richiesta di tributi senza alcuna previa informazione. Qui subentra l'utilità del principio comunitario sul diritto di essere ascoltati prima di essere destinatari di un provvedimento amministrativo, ma anche le affermazioni della CEDU vanno contestualizzate. Esse sono infatti riferibili anche ad ordinamenti in cui la nullità non vanifica l'azione amministrativa, che resta in termini. Da noi, invece, si è creata in materia tributaria una situazione in cui l'annullamento giurisdizionale dell'atto per un vizio di contraddittorio vanifica del tutto la pretesa erariale, anche se ictu oculi provvista di una certa fondatezza, sufficiente a discuterla nel merito. La nullità, spesso pretestuosa, diventa quindi un elemento per salvare in corner chi aveva palesemente commesso un'evasione. Scatta quindi una tendenza "equilibristica" a svalutare il vizio formale per salvare accertamenti fondati, sacrificando anche casi in cui il diritto di difesa del contribuente è stato oggettivamente pregiudicato, come per gli accertamenti bancari basati su versamenti e prelevalenti. Non è questione di distinguere, come fa la cassazione, diritto interno e diritto europeo. De iure condito (ma neppure tanto) la soluzione è evitare la "nullità" vanificatoria che tanto piace agli avvocati e somiglia a quel "non vale" che si diceva nei giochi da bambini. La strada è l'interruzione della decadenza, o meglio la equiparazione della decadenza alla prescrizione, con  la rimessione in termini degli uffici, anche oltre la scadenza, quando il potere è stato tempestivamente esercitato, ferma restando la motivazione dell'accertamento, cioè l'elemento di ricchezza accertato e la ragione giuridica dell'accertamento (in termini processuali il "petitum" e la "causa petendi"). Sembra il miglior compromesso tra una inaccettabile vanificazione di unl'azione amministrativa per altri versi argomentata nel merito, oppure lo svuotamento delll'adempimento omesso (soluzione troppo lassista e favorevole agli uffici: sul tema: Silvestri, RL, , Dialoghi tributari, 2013, n.5). 

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