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Home Controlli e contenzioso accertamento esecutivo: e gli aggi?
accertamento esecutivo: e gli aggi? PDF Stampa E-mail
Controlli e contenzioso
Scritto da federico terrin   
Lunedì 18 Luglio 2011 09:16

Con l'accertamento esecutivo viene meno la preesistente ripartizione dei compensi per l’attività degli esattori (c.d. aggi riscossione), in precedenza

ripartito tra ente impositore e contribuente, 4,65% a carico del contribuente e 4,35% a carico dell’Agenzia delle Entrate, se il pagamento era tempestivo. Dalla tabella n. 6 a pag. 24 del rapporto di Equitalia s.p.A. agli azionisti, risulta che il costo degli aggi, per l’anno 2009, relativo all’erario, ovvero a carico dell’Agenzia delle Entrate, è stato di 136 milioni di euro. Con la nuova disciplina, si profila pertanto un bel risparmio per l’Agenzia delle Entrate, che riscuoterà direttamente dal contribuente, senza aggi, se il pagamento è tempestivo. L’eliminazione dell’aggio a carico dell’Agenzia delle Entrate, ed a certe condizioni anche del contribuente, va senza dubbio valutata alla luce della progressiva eliminazione dei rapporti finanziari intercorrenti tra gli Uffici (Agenzia delle Entrate) ed esattori (concessionari “privati” una volta, ora Equitalia), come scrivevamo nel volume sulla riscossione appena pubblicato da IPSOA con FAbio Gallio, su "i libri di dialoghi tributari". Se il contribuente paga tempestivamente, quindi, niente aggio neppure per lui. L’obbligo per il contribuente del versamento dell’aggio, in capo al contribuente, sembra decorrere, dal testo del c.d decreto anticrisi (art. 29 lett. a) ed f)) in caso di omesso o tardivo versamento delle somme indicate nell’avviso di accertamento, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, ovvero decorsi 60 gg. dalla notifica dell’avviso di accertamento. Avallando tale interpretazione, all’esattore spetterebbe, in linea teorica, un aggio, ancor prima di aver ricevuto l’affidamento per la riscossione dell’avviso di accertamento.  Tuttavia, sembra di poter sostenere, con una lettura più attenta e più “equa”, dell’art. 29 del c.d. decreto anticrisi, che l’onere del pagamento degli aggi esattoriali, decorra trascorsi i trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, ovvero decorra dal momento in cui l’avviso di accertamento è affidato in carico agli agenti della riscossione. Comunque sia, con il nuovo sistema della concentrazione della riscossione nell’accertamento, si viene sempre più delineando la funzione dell’aggio come tributo di scopo a carico degli inadempienti alla riscossione spontanea, in base agli avvisi di accertamento. Sparito il ruolo , sparisce l'aggio, che ricompare quando il ruolo viene affidato ad equitalia per la riscossione. Ora con la concentrazione della riscossione, all’esattore è riconosciuto, nei casi suddetti, il proprio aggio, senza dover predisporre e notificare alcuna cartella di pagamento, ma solo per doversi preparare ad effettuare una riscossione coattiva. Se infatti il contribuente paga tardivamente, rispetto alla consegna dei ruoli per la riscossione, ma senza aver ricevuto alcun avviso dell'esecuzione coattiva, teoricamente deve sempre pagare l'aggio, che gli potrà essere richiesto "a latere" da equitalia.

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