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Una teoria per i tributaristi

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Home Controlli e contenzioso i veri problemi dellabolizione del ruolo
i veri problemi dellabolizione del ruolo PDF Stampa E-mail
Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Sabato 16 Aprile 2011 06:34

Arrivano le prime risposte politiche alla confusione sull'abolizione del ruolo di riscossione, e l'attribuzione di efficacia diretta esattiva agli atti di accertamento. Si sancisce l'inapplicabilità delle sanzioni per tardivo versamento, del resto già facilmente raggiungibile in via interpretativa per via dell'equiparazione degli accertamenti esecutivi ai ruoli.  .

La confusione parte dalla cosiddetta comunità scientifica, tutta "legge e giudice" (come un tempo "trono e  altare") ; anche qui essa non ha colto che tutto nasce per eliminare un ruolo che ormai era diventato un passaggio intermedio del tutto inutileLa pratica professionale, nella persona del presidente nazionale dei dottori commercialisti, dà legittimamente  voce all'inquietudine degli iscritti, e paventa "mammamia dovremo pagare subito" , senza neppure sfiorare i veri problemi amministrativistico-sanzionatori, che noi avevamo sollevato già su dialoghi , e che neppure autori validi di estrazione accademica colgono (mi riferisco a Carinci prime considerazioni sull'avviso di accertamento esecutivo etc. etc. in Riv dir trib 2 2011).

A noi non importa nulla di essere citati, ci mancherebbe altro, però ci piacerebbe veder colti i problemi veri. Invece si ripresenta il processualismo legalistico, vero e proprio "vizio capitale" che ha impedito alla comunità scientifica di ius 12 non solo di riflettere sull'evidente matrice amministrativistica del tributo, ma anche di capire in questa cornice i ruoli della legge e del suo tanto caro processo (vizi , ripetiamo che impediscono il controllo della materia e confondono l'opinione pubblica che si comporta esattamente come se l'accademia tributaristica non esistesse).  Andrea Carinci, pertanto, non toccando gli aspetti  amministrativistici , non sfiora il problema della della sanzione del 30 percento per omesso tempestivo versamento, che si cumulerebbe con la sanzione per infedele dichiarazione. Comunque, parlando con Andrea Carinci, pare proprio  che il punto sia superato (ci sono voluti alcuni mesi però se si parte dai problemi e si riflette, senza "denunciare ed invocare una soluzione legislativa" prima o poi li si risolve, Si conferma infatti che basta una interpretazione, secondo cui nel comma 2 dell'art.13 l'espressione "fuori dai casi di tributi iscritti a ruolo" si riferisce a tutte le richieste di tributi da parte degli  uffici, con atti autoritativi. Per farlo, suggerisce Fabio Gallio, nel libro sulla riscossione in uscita sulla collana della fondazione studi tributari, sarebbe possibile valorizzare la disposizione transitoria secondo cui tutte le disposizioni relative al ruolo , previste a legislazione vigente, vanno estese all'atto di accertamento  "esecutivo". Ne discende quindi che il mancato pagamento nel termine non fa scattare alcuna sanzione per ritardato versamento, in quanto l'accertamento "esecutivo" equivale al ruolo.

Sempre in quest'ottica amministrativistica, occorre chiedersi se equitalia potrà procedere (volendo si) alla notifica di qualche atto preventivo, che però sarebbe solo una graziosa concessione, non un obbligo, potendosi procedere direttamente col pignoramento. Conformemente alla natura di autorità pubblica dell'agenzia e della stessa equitalia. Certo, Carinci rileva correttamente, per i coobbligati, invece servirà qualcosa di analogo al precetto...

Poi c'è la questione aggi, per la cui inapplicabilità ci sarebbero argomenti, visto che il contribuente deve fare tutto da solo stavolta...lui paga entro 60 giorni, imposta e interessi, perchè dovrebbe pagare pure gli aggi? Ma se venissero meno gli aggi chi sostiene equitalia? nell'articoloo appena citato sembra che l'aggio diventi una specie di divisione dei costi di equitalia tra tutti coloro che devono pagare maggiori tributi.è una curiosa "imposta di scopo" a carico di una eterogena collettività, che in qualche modo potrebbe teoricamente provocare l'intervento di equitalia , anche se non lo provoca, e quindi deve sopportarne i costi  in proporzione al tributo per cui potrebbe essere teoricamente escussa. L'ammontare della pretesa teorica diventa così un criterio di riparto (tributario) nell'ambito di questa collettività di reietti ( i morosi potenziali) ciascuno si accolla una quota di costo proporzionale al proprio debito. Non c'è la logica risarcitoria del costo della raccomandata, che sarebbe un costo marginale, della singola riscossione, ma l'attribuzione ai morosi di tutto il costo di
equitalia...con la conseguenza che una raccomandata ha un costo medio di migliaia di euro, per via dei costi generali di equitalia. E' una specie di tributo  di scopo travestito da aggio. Beh non è una critica, gli studiosi devono solo capire, scomporre e spiegare!

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