Addio ruolo: conferme e nuove domande sulla abrogazione implicita della sospensione dell’atto impugnato |
Controlli e contenzioso | |||
Scritto da Raffaello Lupi | |||
Giovedì 09 Settembre 2010 15:56 | |||
Con un articolo in corso di pubblicazione su Dialoghi 5 confermiamo (come anticipato su questo precedente post http://raffaellolupi.postilla.it/2010/08/04/versamento-delle-imposte-accertate-e-proroga-dei-termini-per-il-ricorso-istanze-adesione-sospensioni-feriali-etc/) che, in caso di mancato versamento spontaneo delle imposte accertate, arriva direttamente l’esattore, senza il tramite del ruolo. E’ un migliore coordinamento tra agenzia ed esattore, che elimina lungaggini, di fatto gradite ai contribuenti, ma non concepite certo a loro favore, come avevamo scritto su Dialoghi 4. Questo drastico ridimensionamento dello spettro applicativo dell’atto di riscossione, deve essere coordinato con altri aspetti procedurali: mi viene fatto notare (Ingrao) che la sanzionabilità in caso di omesso versamento è eccessiva, ma in caso contrario l’obbligo di versamento non sarebbe assistito da alcuna sanzione…non paghi e aspetti l’ufficiale esattoriale, caricandoti solo degli aggi e delle spese vive.. , ma poi è difficile salvaguardare la tutela giurisdizionale, come richiesta di sospensione della riscossione, con la tempistica del pagamento e la conseguente sanzione ex art.13 dlgsvo 471. Si potrebbe ritenere che la richiesta di sospensione interrompe, ai limitati fini della sanzione, il termine di versamento. Che ricomincia a decorrere dopo il rigetto dell’istanza. oppure si considera virtualmente abrogata la possibilità di chiedere la sospensione dell’atto impugnato. Ci sfugge qualcosa?
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