Adesione “artigianale” dopo il primo grado di giudizio? |
Controlli e contenzioso | |||
Scritto da Raffaello Lupi | |||
Mercoledì 04 Agosto 2010 16:56 | |||
L’accertamento con adesione, come si ricorderà, fu introdotto con varie timidezze dovute agli equivoci della vincolatezza, indisponibilità, legalità , e tanti altri fantasmi che irrigidiscono l’attività di controllo, e alimentano la concezione “processualista” del diritto tributario ridotto a “due parti che litigano col giudice che decide a chi dare ragione”. Forse le timidezze sopra indicate, nonché una probabile ritrosia verso la prassi dove si aspettava la sentenza del giudice per sedersi attorno a un tavolo e trattare, hanno provocato la limitazione dell’accordo formale “fisco contribuente” al primo grado di giudizio. Questa limitazione contraddice però proprio la concezione processualistica del diritto tributario. E’infatti del tutto normale che le parti, quando non trovano un punto di accordo, stiano alla finestra in attesa della prima sentenza del giudice, per poi avere nuove basi per transigere. E’ una fisiologia che qualche volta diventa patologia “attendista”, ma e che viene spesso di fatto realizzata anche in materia attraverso autotutele parziali, ispirate a una tendenza transattiva secondo cui, dopo l’autotutela, il contribuente rinuncia al ricorso. E’ una logica di scambio mascherata e un po’ ipocrita per arrivare a una adesione artigianale dopo il primo grado. E’ una prassi ostacolata dall’impossibilità di procedere ad abbuoni sulle sanzioni, che però potrebbero essere concessi con l’ufficio che riconosce la cosiddetta obiettiva incertezza, almeno sulle questioni relative al regime giuridico di vicende palesi. Sono maglie strette per un accordo artigianale, ma su cui occorrerebbe riflettere, e cercheremo di farlo su Dialoghi.
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