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Una teoria per i tributaristi

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Home Controlli e contenzioso Versamento delle imposte accertate e proroga dei termini per il ricorso (istanze adesione, sospensioni feriali etc..)
Versamento delle imposte accertate e proroga dei termini per il ricorso (istanze adesione, sospensioni feriali etc..) PDF Stampa E-mail
Controlli e contenzioso
Scritto da Raffaello Lupi   
Mercoledì 04 Agosto 2010 16:08

Sul precedente numero 4 di Dialoghi abbiamo già riflettuto sulla tendenziale ragionevolezza della cosiddetta “concentrazione della riscossione nell’accertamento”, in base alla quale gli atti di accertamento sono diventati anche atti di riscossione delle somme dovute. E’ stato eliminato così uno sfasamento accidentale dovuto alla vecchia diversità soggettiva tra ufficio tributario ed esattore. La necessità di attendere l’iscrizione a ruolo non nasceva cioè come “garanzia del contribuente”, ma come un passaggio procedurale nel coordinamento tra due uffici pubblici, esattori e uffici. Restano le perplessità sull’eccessività della sanzione ex art. 13 dlgsvo 471 in caso di omesso versamento tempestivo, pur con tutte le mitigazioni da ravvedimento operoso (concettualmente applicabile anche qui, salvi ostacoli letterali che non ho avuto il tempo di verificare). Il termine per proporre ricorso è anche “il pilota” della tempestività del versamento delle imposte, e tutti i versamenti avvenuti in questo termine sono  ovviamente tempestivi, anche se il ricorso non è stato presentato ancora, o non lo sarà mai. Quindi tutti i motivi di proroga del termine per proporre ricorso si riverberano sul termine di versamento, a cominciare dalle istanze di accertamento con adesione fino alla proroga feriale estiva.

Altre riflessioni riguardano lo spartiacque tra atti dell’ufficio e dell’esattore. A sistema, le iscrizioni a ruolo, già immediatamente esecutive, non comportano, in caso di pagamento ritardato od omesso, la sanzione citata sopra (aspetto confermato, sul piano letterale, dal comma 2 del suddetto articolo , che estende la sanzione ad ogni ipotesi di mancato pagamento del tributo (compreso quindi quello richiesto dagli uffici), fuori dal caso di tributi iscritti a ruolo.

A proposito di ruolo, ma questo deve essere formato in caso di omesso versamento delle imposte accertate?? A prima vista si potrebbe dire di sì…invece viene il fondato dubbio che arrivi direttamente l’ufficiale esattoriale: infatti secondo il comma 2 dell’art.29 dl 78-2010, …”la  riscossione  delle somme richieste, in deroga alle disposizioni  in  materia  di  iscrizione  a
ruolo, è affidata in carico agli agenti  della  riscossione  anche  ai  fini
dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con  provvedimento  del
direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale
dello Stato”…Mi viene quindi il sospetto che si “salti” l’iscrizione a ruolo e che il provvedimento del direttore e del ragioniere generale dello stato serva proprio a questo!!! Forse, quindi, invece degli aggi arriveranno le spese di riscossione, ma qui mi avventuro in terre sconosciute… vedremo di riparlarne.

Commenti

avatar mauro
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LA RISCOSSIONE NELL’ACCERTAMENTO: DUE PICCIONI CON UNA FAVA
In realtà la mission della norma tributaria, come sempre avviene per le “leggi” fiscali, è duplice: una sta sopra (ed è quella che si riferisce al servizio di bilancio) mentre l’altra sta sotto (ed è quella che si riferisce al presupposto, liquidazione, versamento, accertamento e riscossione). Su quest’ultimo aspetto siamo ricurvi tutti noi (con diversi ruoli, mestieri e competenze, ovviamente) e di solito facciamo fatica (parlo per me, comunque) ad alzare lo sguardo per vedere la parte che sta sopra.
E’ una questione complessa per cui si preferisce non rischiare di debordare in considerazioni che potrebbero rivelarsi non (o poco) azzeccate. Ma se non si rischia di dire con l’intuizione, assumendosene le responsabilità, si rischia d’ingessarsi su inutili considerazioni rindonanti. E comunque l’essere umano tende a comprendere la realtà che lo circonda non in modo complessivo ma per segmenti, per catalogazioni in quanto è più semplice. La questione della “riforma della riscossione”, (la possiamo chiamare così?) è uno di quegli aspetti che “taglia in modo trasversale” e netto tanti piani del fenomeno tributario/finanziario. Abbiamo osservato infatti che le norme di dettaglio verranno assunte assieme alla ragioneria.
Il perché della norma? E’ semplice: lo stato vuole incassare prima. Ma perché quest’accelerazione da “zero a 100 in sette secondi” , che fionda la riscossione, che poteva arrivare dopo anche due anni, dentro l’accertamento? In quello che ho detto, ve ne sarete accorti, c’è un equivoco: la riscossione non viene incastonata vicinissima o dentro l’accertamento in quanto l’acquisizione da parte dello stato dei denari arriverà, probabilmente abbastanza (se non molto) dopo la frettolosa creazione del titolo esecutivo. (Ovvio che se le cose rimarranno come stanno lo stato, comunque, rispetto a prima, incasserà più velocemente…da sorridere per il probabilissimo ingolfamento del contenzioso).
In realtà, penso di non sbagliare nel ritenere che all’esecutivo in questi due mesi, più che cercare di velocizzare l’afflusso di denaro, premeva creare velocissimament e il “titolo esecutivo” (per noi) che magicamente viene a costituire un valido “titolo di incasso” per scritturare nel bilancio dello stato (per competenza) le entrate ancora in gestazione, ancora in forse, ancora incerte. Anche se l’accertamento viene opposto, infatti, il titolo esiste e quel titolo sarà documento idoneo (secondo le norme di contabilità dello stato) per iscrivere l’entrata nel bilancio dello Stato.
Tanto di cappello! Rispetto a prima vi sarà un abisso nell’anticipazione delle scritturazioni di competenza: la creazione del ruolo legittimava molto dopo la scritturazione a bilancio, oggi, invece, ciò avverrà solo dopo 60 giorni, dalla notifica dell’accertamento.
Azione fulminea (e geniale) quindi di finanza / contabilità pubblica, capibile (e necessaria in un ottica di breve periodo) di questi tempi in cui serve (visti i “severi rating” da parte delle diverse agenzie internazionali, ed i periodici report degli organismi comunitari) per evitare, ora, in questi mesi, (appunto nel breve termine), in ogni modo, declassamenti e moniti che avvicinino l’Italia a pericolose zone di default, visto anche il pressoché costante peggioramento del debito pubblico.
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