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Home Controlli e contenzioso Se il contribuente definisce e poi non versa, che fa l'ufficio?
Se il contribuente definisce e poi non versa, che fa l'ufficio? PDF Stampa E-mail
Controlli e contenzioso
Scritto da raffaello lupi   
Lunedì 03 Agosto 2009 14:31

La sentenza della Cassazione n. 10086/2009 (su GT con nota di Stevanato e in pubblicazione su Dialoghi con Lupi_palumbo) conferma ancora una volta la lontananza dei giudici “generalisti“, con la loro sensibilità da “boni viri“, e le logiche della normativa tributaria. A parte aver trascurato che la precisa intenzione del legislatore era di subordinare l'adesione al pagamento, adesso si lasciano nel dubbio gli uffici su come comportarsi qualora il contribuente non paghi. Si può riscuotere solo il definito, oppure tutto "a cautela del fisco", come dice la suddetta cassazione in una espressione degna di un oracolo di Delfo?

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Sent. n. 26681 del 7 ottobre 2009 (dep. il 18 dicembre 2009)



(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Plenteda, Rel. Carleo – Giudici: D’Alonzo, Bernardi, Campanile)


Svolgimento del processo – In data 29 aprile 1998 venivano notificati a X due avvisi di ricevimento per gli anni 1993 e 1994 da parte dell’Ufficio imposte dirette di Cassino. Avvalendosi delle disposizioni del D.Lgs. n. 218/1997, il contribuente sottoscriveva in data 6 ottobre 1998 concordato con adesione scegliendo il pagamento rateale. Quindi, pagando la prima rata in data 26 ottobre 1998 e la seconda il 26 gennaio 1999, produceva gli attestati all’ufficio, senza consegnare la polizza fideiussoria al momento della firma del concordato. Con nota del 10 marzo 1999 l’ufficio invitava il contribuente a pena di decadenza del beneficio a provvedere al deposito della fideiussione e quindi, in data 20 aprile 2000, comunicava il mancato perfezionamento del concordato.
Successivamente il 30 settembre 2000 l’ufficio notificava a X cartella esattoriale con la quale sul presupposto della definitività degli accertamenti richiedeva il pagamento della somma di lire 30.180.000. Il contribuente presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone per infondatezza dei presupposti e difetto di motivazione. La Commissione accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’ufficio e la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva il gravame. Avverso la detta sentenza X ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Motivi della decisione – Con la prima doglianza, deducendo il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata in quanto la Commissione tributaria regionale ha ritenuto soddisfatto l’obbligo della motivazione della cartella esattoriale sulla base della generica definizione in cartella della mancata proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento, trascurando la circostanza della sottoscrizione dell’accertamento per adesione.
Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione evo falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 218/1997, nonché della insufficiente e contraddittoria motivazione, la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente trascurato che il contribuente aveva provveduto alla sottoscrizione del concordato sia al versamento della prima rata e sia alla consegna della quietanza all’ufficio, adempimenti sufficienti di per sè a ritenere perfezionato il concordato.
I motivi in questione possono essere trattati congiuntamente, proponendo profili di censura sostanzialmente connessi. A riguardo, al fine di meglio chiarire i termini della controversia, occorre premettere che l’art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997, prevede al comma 1, espressamente che “il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto ...; al comma 2, prevede che le somme dovute possono essere versate anche ratealmente; che l’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1; che sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell’alto di adesione e che per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia; al comma 3, prevede infine che entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione”.
Il successivo art. 9 rubricato “perfezionamento della definizione” dispone a sua volta che “la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’art. 8, comma 1 ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall’art. 8, comma 2”.
Ora, ad avviso del ricorrente, il perfezionamento della procedura si attuerebbe con la mera sottoscrizione dell’atto, come si dovrebbe desumere dal rilievo che l’art. 8 “porta la dicitura adempimenti successivi ritenendo tali il versamento della somma concordata ... e della prima rata nel caso di pagamento rateale”.
L’argomento è infondato. La rubrica “adempimenti successivi”, cui accenna il ricorrente, non attiene affatto, nel suo riferimento temporale, al perfezionamento della definizione della lite, ma soltanto alla redazione dell’atto, entro venti giorni, dal quale deve essere versato l’importo della prima rata mentre, per il pagamento delle rate successive, la legge dispone espressamente che sul loro importo sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla diversa e successiva data di perfezionamento dell’atto di adesione e che, solo per esse, il contribuente è tenuto a prestare la garanzia. Coerente con tale premessa è la previsione secondo cui soltanto dopo la ricezione della quietanza dell’avvenuto pagamento e della documentazione relativa alla prestazione della garanzia, l’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione (comma 3). Del resto, secondo il chiaro ed univoco tenore letterale dell’art. 9 riportato in premessa, la definizione si perfeziona, con il versamento di tutte le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione ovvero, in caso di pagamento rateale – l’ipotesi che interessa la fattispecie in esame – con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia previsti dall’art. 8, comma 2”.
La lettera della legge chiarisce quindi, esplicitamente, come il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscano affatto una semplice modalità di esecuzione della procedura ma ne rappresentino invece il presupposto fondamentale ed imprescindibile per la sua efficacia. Ed invero, venendosi a completare la fattispecie del concordato soltanto con il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia, nell’ipotesi in cui essi difettino così come è avvenuto nella specie, la procedura del concordato con adesione non si perfeziona, lasciando permanere nella sua integrità la pretesa tributaria.
Con la conseguenza ulteriore che riprende efficacia il precedente atto impositivo i cui effetti erano sospesi nelle more del perfezionamento della procedura. Ne deriva che la cartella de qua, facendo riferimento agli avvisi di accertamento originari, regolarmente notificati al contribuente, risulta adeguatamente motivata come la legge richiede che sia un atto meramente strumentale alla riscossione, consentendo ogni difesa al contribuente in merito alla pretesa dell’Amministrazione, senza alcuna necessità di accennare ad una procedura che non era stata mai perfezionata per l’omessa prestazione della garanzia prevista dalla legge.
Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio statuito, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. – la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 1.700,00, di cui euro 200,00, per esborsi oltre accessori di legge.
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