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Una teoria per i tributaristi

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Home Controlli e contenzioso Errori sulla giurisdizione, decadenze e spostamento del giudizio
Errori sulla giurisdizione, decadenze e spostamento del giudizio PDF Stampa E-mail
Controlli e contenzioso
Scritto da raffaello lupi   
Martedì 04 Agosto 2009 00:00
Per molti anni le incertezze sulla spettanza di una certa lite alla giurisdizione ordinaria o tributaria hanno rischiato di pregiudicare il diritto di difesa. Era un rischio diffuso, nell’incertezza sulla natura tributaria o meno della richiesta autoritativa, rivolgersi al giudice sbagliato;  quest’ultimo, visti i tempi processuali, dichiarava la propria carenza di giurisdizione solo quando la parte era decaduta dal termine per riproporre il ricorso al giudice provvisto di giurisdizione. Il caso più eclatante riguardava l’impugnazione delle richieste di pagamento, ad esempio da parte di chi riteneva che la TIA non fosse un tributo, davanti al giudice ordinario. In questi casi la declaratoria di carenza di giurisdizione sarebbe matematicamente stata pronunciata dopo la scadenza del termine per ricorrere alle commissioni tributarie, e quindi l’atto si sarebbe reso definitivo.  E’ un caso particolare delle liti di impugnazione di atti autoritativi, che diventano definitivi se non impugnati. Le liti di accertamento, invece, rappresentano comunque un esercizio del diritto, impedendo il decorso della prescrizione. La recente ordinanza 257 -2009 della Corte Costituzionale ribadendo una precedente presa di posizione del 2007, evidentemente ignorata dai giudici a quibus, nega la lesione del diritto di difesa affermando la possibilità della c.d. traslatio judicii, cioè il trasferimento del processo davanti al giudice munito di giurisdizione. Sarebbe gradito uno scritto sul modo in cui opera questo trasferimento di giurisdizione.

Commenti

avatar alessiavignoli
0
 
 
Ti confermo le conclusioni cui eravamo giunti, mi sembra particolarmente significativa questa decisione del Consiglio di Stato (la cui massima ti riporto di seguito).
Mi riservo tuttavia di approfondire la questione.

In attuazione del principio della translatio iudicii, enunciato dalla Corte costituzionale (sent. 12 marzo 2007, n. 77), secondo il quale, allorquando un giudice declini la propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire innanzi al giudice fornito di giurisdizione e rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, nel caso di sentenza del g.a. declinatoria della giurisdizione è necessario: a) rimettere le parti davanti al giudice ordinario, affinché dia luogo al processo di merito; b) precisare, comunque, che sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda; c) fissare un termine entro cui tale salvezza opera, che si determina, ex art. 50 c.p.c., in sei mesi decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione.
Consiglio Stato , sez. VI, 29 dicembre 2008 , n. 65
avatar cato45
0
 
 
Più che un commento vorrei porre una questione e gradirei avere un vs. parere in merito.
Per un ricorso avverso Una iscrizione ipotecaria a seguito di cartelle per crediti (di natura chiaramente tributari), ma anche per crediti INPS ed INAIL -è competente il Giudice Tributario o - per questi ultimi va dichiarata la incompetenza?
Grazie
cato45
avatar Raffalup
+1
 
 
Se fosse solo inps inail sarebbe incompetente il giudice tributario. Temoi che una accessorietà non si possa sostenere, dopotutto gli enti procedenti sono due, cioè le iscrizioni a ruolo sono due, e quindi credo si debbano fare due reclami, uno in sede tributaria e l'altro del lavoro. E' solo una sensazione....
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