Falso in bilancio e questioni valutative StampaLoading...
Venerdì 15 Gennaio 2016 14:49

Con la recentissima sentenza n. 890 del 2016 la Cassazione penale ha ribaltato un proprio precedente orientamento, ritenendo compresi nell’ambito del reato di falso in bilancio anche i “falsi valutativi”.

Nel configurare il reato di falso in bilancio, la rilevanza penale delle questioni valutative solleva un delicato problema di politica criminale. Un conto è infatti punire la falsità dei “fatti”, intesi nella loro materialità (come l’esporre un credito in realtà inesistente, indicare dei costi fittizi, e così via), altra cosa è estendere la sanzione penale alle questioni valutative e al cd. “falso qualitativo”. Molto spesso le valutazioni sono infatti più o meno opinabili, e stabilire una linea di confine tra una valutazione rivelatasi ex post erronea e una macroscopica inosservanza e violazione di criteri di valutazione oggettivi e indiscutibili può risultare molto difficile. Insomma, se in generale anche la distinzione tra “questioni di fatto” e “questioni di diritto” può non risultare agevole, così allo stesso modo i “fatti materiali” e le “questioni valutative”, ai fini della redazione del bilancio, possono presentarsi inestricabilmente intrecciate.

Detto questo, l’esigenza di tassatività della norma penale e di formulare fattispecie il più possibile definite in tutti i loro elementi costitutivi può spiegare la scelta di circoscrivere la rilevanza penale ai soli “fatti materiali”, escludendo le valutazioni. Ma una scelta altrettanto legittima – de iure condendo - potrebbe essere quella di estendere la punibilità alle valutazioni macroscopicamente insostenibili, laddove cioè non sia in questione la violazione di elementari criteri di valutazione. Si pensi al “presumibile valore di realizzo” di un credito non garantito nei confronti di un debitore fallito, senza alcuna prospettiva di recupero per carenza di attivo su cui soddisfarsi. Si potrebbe ritenere che, in un caso del genere, mantenere iscritto il credito al valore nominale renda comunque il bilancio “falso”, non diversamente (quanto a decettività del comportamento) da quanto accadrebbe con l’iscrizione di un credito giuridicamente inesistente.

Il punto, però, è che la nuova formulazione letterale dell’art. 2621 c.c., nel sanzionare penalmente chi espone nei bilanci “fatti materiali non rispondenti al vero” mette una seria ipoteca nei confronti di interpretazioni estensive, atte a ricomprendere anche le questioni valutative.

E quel che meno convince nella sentenza n. 890/2016 è il percorso argomentativo seguito per superare il dato letterale: passi la relativizzazione della modifica normativa e l’eliminazione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, che pure sembrava aver ristretto l’ambito della norma alla sola esposizione di “fatti” falsi e non di valutazioni (per quanto macroscopicamente) erronee. Il passaggio davvero surreale della sentenza è nel punto in cui la Corte, dovendo superare (per estendere la norma alle questioni valutativie) l’ostacolo testuale dei “fatti materiali”, intende l’aggettivo “materiali” nel modo in cui lo si intende nella terminologia anglosassone  della revisione di bilancio, dove la locuzione material designa il concetto di significatività, di essenzialità, utile per stabilire se una determinata appostazione contabile inesatta si traduce o meno in una violazione dei postulati generali del bilancio, del requisito di rappresentazione corretta e veritiera della situazione economico-patrimoniale della società.

Per i giudici della Corte, infatti, “la qualificazione materiale si riconnette al concetto tecnico di materialità (o materiality), che, da tempo, gli economisti anglo-americani hanno adottato come criterio fondamentale di redazione dei bilanci di esercizio ed anche della revisione”.

In realtà si capisce dalla lettura della sentenza che la Corte non sa bene di cosa parla, laddove afferma che “solo le informazioni essenziali sono coerenti con l’idea di una rappresentazione adeguata e realmente efficace” della situazione economico-patrimoniale di bilancio, addirittura richiamando il brocardo “de minimis non curat praetor”. Come se le informazioni o i fatti poco rilevanti dovessero essere espunti dalla rappresentazione di bilancio! La Corte cioè travisa completamente il significato dell’aggettivo material (significativo), il quale serve soltanto a selezionare i casi in cui la violazione di una specifica regola contabile o una informazione non corretta  si traduce nell’impedimento a rilasciare una clean opinion sul bilancio: se l’errore contabile non è material, cioè, viene comunque rilasciata la certificazione. E la Corte non si avvede che, così interpretando la locuzione “materiali”, la stessa finisce per coincidere nel significato con l’altro aggettivo – “rilevanti” – tanto che la norma assumerebbe il significato dadaista di “fatti rilevanti rilevanti”!

Insomma, nel tentativo di riscrivere le scelte di politica criminale già compiute dal legislatore (che possono essere discutibili, ma quelle sono), la Cassazione ha attribuito alla locuzione in lingua italiana “fatti materiali”, che si riferisce palesemente a fatti nella loro materialità, cioè appunto “duri fatti” e non “valutazioni” o “questioni  giuridiche”, un significato insostenibile e dalle colorature grottesche. Anche in materia penal-societaria, e non solo nel settore tributario, insomma, il rumore prodotto dagli interventi della Suprema Corte assomiglia sempre a quello di un elefante in una cristalleria.